venerdì 6 settembre 2013

Affitto breve di una stanza? Il contratto transitorio è meno «impegnativo» ma va ben motivato

Affitto breve di una stanza? Il contratto transitorio è meno «impegnativo» ma va ben motivato

  • 5 settembre 2013
di Dario Aquaro
(Corbis)
(Corbis)


segui il nostro sito www.prospettivecasa.com troverai interessanti proposte immobiliari .


Affittare una porzione dell'immobile è una scelta tipica nelle grandi città, che si è diffusa ancor più in questi ultimi anni di crisi. Famiglie che lasciano occupare la camera di un figlio che si è trasferito o single che alleviano la rata del mutuo. I proprietari che approcciano per la prima volta questa soluzione sono un po' frenati dal "vorrei ma non so": è lecito? Che tipo di contratto stipulare? Quali sono le garanzie?
Premessa: l'affitto di una stanza abitabile è sempre consentito. E la normativa di riferimento è la stessa che regola la locazione di unità immobiliari intere, quindi la legge 431/98. Non è prevista una via contrattuale predefinita, dipende dalle esigenze di proprietario e inquilino. L'alternativa è tra contratto libero, a canone concordato, oppure transitorio.
Il primo, dove ogni clausola (canone incluso) è affidata alla contrattazione tra le parti, è stipulato per un minimo di 4 anni automaticamente rinnovabili per altri 4: a meno che il locatore non comunichi la disdetta per uno dei motivi indicati dalla legge (per esempio se intende vendere la casa a terzi, o destinarla a uso del coniuge, dei genitori, dei figli). Di tre anni iniziali, rinnovabili di altri due, è invece la durata del contratto concordato (cioè fissato entro i parametri indicati dalle associazioni di categoria).
Ma il terzo tipo di contratto, quello transitorio, è di fatto il più utilizzato per la locazione parziale dell'immobile, perché meno "impegnativo": dura da uno a diciotto mesi, e non prevede obblighi di rinnovo automatico.
È però destinato a soddisfare particolari esigenze delle parti: da dichiarare, documentare e confermare – prima della scadenza – tramite lettera raccomandata. Esigenze quindi del conduttore, che può aver bisogno di un alloggio per pochi mesi; o del proprietario, che può aver necessità di disporre a breve dell'appartamento (in attesa, ipotizziamo del ritorno di un parente). Le prime devono essere supportate da documenti allegati al contratto (ad esempio un rapporto di lavoro a termine o un master); le seconde possono esser semplicemente precisate in un'apposita clausola.
Il contratto deve avvenire in forma scritta (ed essere registrato), e può ricalcare il modello-tipo in allegato al Dm 30/12/02 o stabilito negli accordi locali (tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori).
Se l'inquilino è uno studente universitario, residente in un Comune diverso da quello in cui si trova l'immobile, la durata del contratto è compresa tra i sei e i 36 mesi, rinnovabili alla prima scadenza.
Il vantaggio del contratto transitorio risiede in primis nella sua durata limitata, che non prevede il rinnovo automatico alla scadenza. Però i motivi della transitorietà devono esser ben attestati, perché in mancanza delle specifiche sull'esigenza del proprietario, l'inquilino potrebbe opporsi per vie legali. E a quel punto l'accordo non diventerebbe nullo, ma comporterebbe l'applicazione integrale della disciplina dei contratti liberi, traducendosi in un «4+4». Se non si rispettano le condizioni pattuite, insomma, ci si può ritrovare una camera occupata da una persona non più desiderata.
È inoltre opportuno seguire alcune cautele nella fase di stesura, soprattutto riguardo alla descrizione dell'immobile. Definire nei dettagli – magari allegando una piantina – la parte della casa che si concede in affitto e i servizi annessi (bagno, cucina), l'arredo presente nella stanza, l'uso degli altri spazi comuni, la ripartizione delle spese.
Fonte : Case24plus

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf