PER UN NUOVO CONTRATTO SERVE SEMPRE L'ATTESTATO
A cura di Matteo Rezzonico26-05-2014
In caso di locazione di singole unità abitative non c’è obbligo di allegare al contratto l’Ape (attestato di prestazione energetica), ma c’è l’obbligo di dotazione.Chiedo se esiste obbligo di dotazione nei seguenti casi:1) stipula di un nuovo contratto con lo stesso conduttore (rinnovo) alle stesse condizioni di quello precedente;2) stipula di un nuovo contratto con lo stesso conduttore variando il tipo di contratto rispetto a quello precedente (ad esempio da 3+2 a 4+4);3) stipula di un nuovo contratto con lo stesso conduttore variando il canone di affitto e alcune clausole contrattuali rispetto a quello precedente, ma lasciando lo stesso tipo di contratto.
In caso di "stipula", con un nuovo conduttore, di un nuovo contratto di locazione per una singola unità immobiliare – soggetto a registrazione - l’immobile dev'essere dotato di Ape (attestato di prestazione energetica), e va inserita nel contratto un'apposita clausola nella quale il conduttore dichiari di avere ricevuto le informazioni e la documentazione (comprensiva dell’attestato) in ordine alla prestazione energetica dell’edificio (articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005).Secondo una interpretazione letterale dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005, poi, gli stessi obblighi di cui sopra – salva la normativa regionale - sussistono tutte le volte in cui si stipuli materialmente un "nuovo" contratto di locazione (anche se con il precedente inquilino), per qualunque ragione (risoluzione per scadenza o per mutuo consenso del precedente contratto, con stipula di un nuovo contratto e con pattuizione di nuove condizioni contrattuali e/o con un diverso canone; risoluzione del precedente contratto, con stipula di un nuovo contratto e con ricorso ad un diversa tipologia di locazione; stipula di un nuovo contratto ricognitivo del precedente eccetera).Solo nel caso di rinnovo automatico dopo l’ottavo anno (nei contratti liberi con durata quattro anni più quattro, ex articolo 2, comma 1, della legge 431/1998) o dopo il quinto anno (nei contratti con durata tre anni più due, ex articolo 2, comma 3, della legge 431/1998), non è necessario alcun particolare adempimento in relazione all’Ape.
FONTE : CASA24PLUS
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