venerdì 13 giugno 2014

LO STOP ALLA CEDOLARE E L'AGGIORNAMENTO ISTAT


LO STOP ALLA CEDOLARE E L'AGGIORNAMENTO ISTAT

In un contratto di locazione, il locatore opta per la cedolare secca, ma richiede anche una clausola in cui si stabilisce che, laddove il locatore decida in futuro di non prorogare l'opzione per la cedolare secca, dal mese successivo l'adeguamento Istat sarà di nuovo dovuto dal conduttore e dovrà essere computato in base alla variazione dell'indice Istat risalente al mese di stipula del contratto di locazione (quando era però valida la cedolare secca) e il mese in cui la cedolare secca verrà meno. Detta clausola è corretta?
L'articolo 3 del Dlgs 23 del 2011 prevede che, nel caso in cui locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo. La sospensione di tale facoltà non comporta l'annullamento o l'impossibilità di esercitare la facoltà stessa, ma solo che per il periodo interessato dall'opzione il canone rimanga invariato. È quindi possibile che, con previsione contrattuale espressa, si stabilisca che nel momento in cui il locatore eserciti la revoca dell'opzione il canone risulti dovuto in misura pari a quella inizialmente pattuita, maggiorata degli aggiornamenti e degli adeguamenti maturati nel periodo precedente. Ciò non comporta comunque il diritto di recuperare gli importi non percepiti a tale titolo ma solo quello di aggiornare il canone con riferimento all'anno base.
FONTE :CASA24PLUS

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