sabato 7 giugno 2014

NO ALLE 18 MENSILITÀ SE L'INQUILINO È MOROSO

NO ALLE 18 MENSILITÀ SE L'INQUILINO È MOROSO

Dodici mesi fa, il proprietario del locale commerciale da me condotto, ha fatto pervenire la raccomandata di disdetta del contratto per finita locazione, soggetta all'indennità per 18 mensilità (attività in contatto con il pubblico).Nei tre mesi successivi alla disdetta, visto anche che il conduttore per la crisi economica non ha pagato alcune mensilità, il proprietario ha anche chiesto lo sfratto per morosità. In questo caso spetta l'indennità di buonuscita? La sentenza della Cassazione n. 454 del 13 gennaio 2009 dice che l'indennità spetterebbe poichè vale la disdetta.
L'articolo 34 della legge 392 del 1978 (equo canone) stabilisce, per gli immobili comportanti contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, che in caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, questo ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento. Perché sorga il diritto all'indennità, la cessazione del rapporto deve avvenire solo per volontà del locatore; negli altri casi, come quello di cui al quesito, poiché la risoluzione è avvenuta per fatto o colpa del conduttore che ha omesso i pagamenti, nessuna indennità è dovuta. La citata sentenza della Cassazione riguarda un caso diverso: in quella sede si discuteva sulla validità di una disdetta comunque comunicata da parte del locatore al conduttore, indipendentemente dal fatto che poi quest'ultimo avesse ceduto ad altri contratto ed azienda. La Corte di Cassazione si è limitata ad affermare che la disdetta comunicata dal locatore, una volta raggiunto comunque il conduttore, comporta la cessazione del rapporto alla scadenza e impone a questo il pagamento dell'indennità.
FONTE : CASA24PLUS

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