venerdì 6 giugno 2014

Legittimo lo sgombero dalla casa popolare per lo straniero assente per un lungo periodo

Legittimo lo sgombero dalla casa popolare per lo straniero assente per un lungo periodo

03/06/2014
La bolletta «tradisce» lo straniero che si assenta per un lungo periodo dalla sua casa popolare. I modesti consumi idrici integrano la prova della sua assenza.
Il caso. Uno straniero decide di proporre ricorso contro la sentenza emessa dal Tar Toscana che gli aveva bocciato la richiesta di annullamento dell'ordinanza di sgombero di una «casa popolare». La Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 “Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, stabilisce all'art.35 (decadenza dall'assegnazione) che decade l'assegnazione dell'alloggio “qualora l'assegnatario: non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso”.
I controlli effettuati. Del ricorso proposto dallo straniero è stata investita la quinta sezione del Consiglio di Stato, che confermando la decisione del TAR toscano, ha osservato che:
· dai documenti depositati dal Comune derivava che l'assenza dall'alloggio si era protratta per molti mesi;
· tale assenza dal territorio nazionale era stata accertata dai controlli svolti dalla Polizia Municipale;
· negli stessi periodi esaminati vi erano stati modesti consumi idrici che integravano la prova dell'assenza dall'alloggio.
La difesa. Il ricorrente, di fronte a tali ricorrenze probatorie, non è riuscito a fornire adeguati elementi che potessero asserire la sua stabile occupazione dell'alloggio.
Prove oggettive. Gli elementi riscontrati hanno legittimato il provvedimento emesso dal Giudice, perché dall'indagine risultava l'effettiva volontà del beneficiario di voler abbandonare l'alloggio. Per tali motivi è legittimo lo sgombero dalla casa popolare per lo straniero assente per un lungo periodo.
Anche precedente giurisprudenza aveva risolto un caso di specie con motivazione analoga: “ai sensi dell'art. 20 l. reg. Campania n. 18 del 1997, la decadenza dal diritto all'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l' assegnatario abbia ceduto, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l' alloggio assegnatogli; non abiti stabilmente nell' alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso”. (T.A.R. Napoli Campania, sez. V, 06 giugno 2008).
Un casa non è per sempre. Questa sentenza ci consente di poter effettuare alcune considerazioni. La prima che ottenere una casa popolare non significa averla per sempre. Infatti il diritto si mantiene, solo se vengono rispettate determinare regole previste dalle rispettive leggi regionali. Non a caso l'assegnatario, di solito, ha 30 giorni di tempo dalla data di consegna per trasferirsi nell'alloggio assegnato. La casa deve essere occupata stabilmente, mantenendovi la residenza e la dimora. Nel caso in cui non occupi stabilmente l'alloggio senza autorizzazione dell'Azienda, incorre nella decadenza dall'assegnazione, perde il diritto all'alloggio e deve riconsegnare le chiavi.
Consiglio di Stato 2519, sezione Quinta Civile, del 16-05-2014



Fonte : condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf