sabato 21 giugno 2014

Cade dalla bicicletta percorrendo il viale condominiale sporco di detriti. Il condominio è responsabile

Cade dalla bicicletta percorrendo il viale condominiale sporco di detriti. Il condominio è responsabile

18/06/2014
Il Condominio, quale custode delle parti comuni dell'edificio, è responsabile dei danni cagionati dalle parti medesime ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nel caso di spece la caduta della bambina era stata causata dalla presenza di un cumulo di sabbia misto a brecciolo, che avevano reso insidioso l'asfalto.
La responsabilità del Condominio-custode si configura come responsabilità oggettiva (o senza colpa) essendo sufficiente la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno arrecato, indipendentemente dalla colpa del custode e dall'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Nella ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale fra lo stato della cosa custodita e il danno subito, nonché dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Il Condominio, invece, per liberarsi da ogni responsabilità, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a "spezzare" il rapporto causale tra cosa custodita ed evento dannoso. Tale fattore può essere costituito anche da un comportamento colposo dal danneggiato, da valutarsi ex art. 1227 c.c.
Sono questi i principi di diritto affermati dal Tribunale di Nola con la sentenza del 2 gennaio 2014. Il Tribunale ha condannato il Condominio a risarcire i danni subiti dalla figlia minore di due condomini, caduta mentre percorreva in bicicletta il viale condominiale, pur riducendo la quantificazione del danno in considerazione del concorso colposo della minore.
Il caso - Due condomini, in proprio e in qualità di genitori della figlia minore, citavano in giudizio il Condominio, in persona dell'amministratore p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla minore che, percorrendo in bicicletta il viale condominiale, era caduta a causa della presenza di materiale di risulta di lavori edili, lasciati incustoditi.
Condominio responsabile per mancata custodia del cortile - Il Giudice, dopo aver qualificato la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto provato da parte degli attori il fatto storico della pericolosità intrinseca della cosa custodita e del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa stessa. Dalle prove raccolte in giudizio, infatti, è emerso che la caduta della bambina era stata causata dalla presenza di un cumulo di sabbia misto a brecciolo, che avevano reso insidioso l'asfalto.
Il Tribunale ha accertato altresì che la bambina, con la propria condotta imprudente, ha contribuito, seppur in misura minore, alla caduta, con conseguenze riduzione della responsabilità del Condominio ex art. 1227 c.c.
Il concorso di colpa del danneggiato - La bambina - osserva il Tribunale - in quanto abitante del condominio e frequentatrice abituale del viale condominiale, non poteva non aver notato, nei giorni immediatamente precedenti l'accaduto, la presenza del cumulo di brecciolo e sabbia. Circostanza confermata, peraltro, dalle prove raccolte in giudizio. Ciò nonostante, ha percorso il viale a ridosso del cumulo, ponendosi volontariamente in una situazione di pericolo.
La sentenza richiama sul punto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in base alla quale "nell'accertamento in concreto della sussistenza di una situazione di pericolo per l'utente della strada, in grado di cagionargli un danno, non può essere omessa l'indagine in ordine al comportamento dell'utente, in coerenza con il principio di auto responsabilità" (C. Cost. n. 156/99).
Nel caso di specie, è stato accertato che, nonostante la presenza del cumulo di detriti, una bicicletta potesse attraversare il viale condominiale senza accostarvi, considerate anche le notevoli dimensioni dell'area. Pertanto, deve ritenersi che la caduta, seppure in misura minoritaria, sia ascrivibile anche al comportamento della minore, che, con comportamento non accorto, "si accostò al limite del cumolo di sabbia, sebbene costituisca fatto notorio la maggiore difficoltà a mantenere l'equilibrio pedalando sulla sabbia e materiale fine presente a terra".
Riduzione del danno risarcibile - Il comportamento della danneggiata, la quale, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare di pedalare accostata al cumulo di sabbia, seppur non possa essere considerato causa esclusiva del danno, ha comunque comportato un concorso colposo, che il Tribunale ha stimato e nella misura del 30% nel determinare il danno.
Condominio, dunque, condannato al risarcimento del danno, ma nella misura del 70% della somma liquidata.
Tribunale di Nola, del 2 gennaio 2014



Fonte : condominioweb.com 

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