sabato 7 giugno 2014

LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SI «TRASFORMANO»

LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SI «TRASFORMANO»

Ho affittato una casa al mare con contratto turistico transitorio per il periodo 1° agosto 2013-31 maggio 2014. Ho specificato la finalità turistica, indicando la residenza di fatto del conduttore e il suo posto di lavoro. Ho notato solo in un secondo momento che la legge regionale della Campania 17 del 24 novembre 2001, all'articolo 3, limita questo tipo di affitto fra i tre e i 90 giorni. Può l'affittuario, in caso di rottura dei rapporti, chiedere un contratto "quattro più quattro"?
La risposta è negativa, nel senso che l’inquilino non può pretendere che la locazione sia ricondotta alla diversa tipologia dei contratti cosiddetti "liberi", di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 (con durata di quattro anni più quattro), solo perché la normativa regionale fissa la durata massima delle locazioni di case e appartamenti per vacanze, senza prestazione di alcun servizio alberghiero, in novanta giorni.Infatti, l’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 431/1998 esclude dall’ambito di applicazione della medesima legge, le locazioni stipulate per «...finalità esclusivamente turistiche...».Nel caso specifico sembrano, tra l’altro, sussistere effettivamente le finalità turistiche (l’inquilino risiede altrove e ha la sede lavorativa in un'altra città). Né le normative regionali possono prevalere sulle leggi nazionali in materia di diritto privato. Tanto più che l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la potestà esclusiva in materia di ordinamento civile. D’altra parte, la legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 17, persegue finalità di regolamentazione del turismo e delle relative strutture ricettive, più che altro, sotto il profilo amministrativo.
Fonte : CASA24PLUS

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