sabato 21 giugno 2014

Ecobonus 65%, abolita la comunicazione all’Agenzia Entrate

Ecobonus 65%, abolita la comunicazione all’Agenzia Entrate

Il Decreto sul 730 precompilato cancella l’onere per chi effettua lavori di riqualificazione energetica che proseguono nell’anno successivo

20/06/2014 - Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, ammessi alla detrazione del 65%, che proseguono per più periodi di imposta.
Ecobonus 65%, abolita la comunicazione all’Agenzia Entrate



La novità è contenuta nel Dlgs “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” approvato dal Consiglio dei Ministri di questa mattina, in attuazione dell’articolo 7 della Delega fiscale (Legge 23/2014).

Si tratta della cancellazione di un adempimento previsto dal comma 6, dell’articolo 29, del DL 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009, che impone a chi sta realizzando interventi di riqualificazione energetica usufruendo della detrazione fiscale del 55%-65%, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che proseguono da un anno all’altro.

Ad oggi la mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), o la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo una multa da 256 a 2.065 euro.

Soltanto nel caso in cui i lavori proseguono per più periodi di imposta, cioè per più anni, ad oggi c'è l'obbligo di comunicarlo alle Entrate, oltre che all'ENEA, al quale vanno trasmessi i documenti relativi a tutti i lavori, indipendentemente dagli anni di imposta; le procedure nei confronti dell'ENEA non cambiano.

La maggior parte del decreto è dedicata però al 730 precompilato che i lavoratori dipendenti e i pensionati riceveranno per via telematica dal 2015. Se il contribuente accetta la dichiarazione inviata dall'Agenzia delle Entrate senza apportare modifiche, non sarà soggetto ad alcun controllo.

Qualche novità riguarda i professionisti. Dal 31 dicembre 2015 le spese di vitto e alloggio per i professionisti, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista.  Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte. La norma modifica l’articolo 54, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR (Dpr 917/1986).

Alle Società tra Professionisti (STP) indipendentemente dalla forma giuridica, si applicherà, anche ai fini dell’IRES, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali.

Infine, viene allineata la nozione di “prima casa”rilevante ai fini delle agevolazioni IVA a quella in materia di imposta di registro, prevedendo che l’IVA agevolata del 4% si applichi in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal DM 2 agosto 1969 sulle caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Nella seduta di questa mattina è stato approvato uno schema di regolamento che estende agli ascensori in servizio pubblico le norme del dPR 162/1999 in materia di ascensori e montacarichi, il cui ambito di applicazione era stato limitato agli impianti ad uso privato. Con il provvedimento si punta a chiudere la procedura di infrazione comunitaria e a recepire pienamente e correttamente gli indirizzi espressi dalla Commissione europea in materia di attuazione della normativa in materia di ascensori, correggendo alcune disposizioni che ne avevano dato un’attuazione parziale.
FONTE : EDILPORTALE.COM

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