martedì 17 giugno 2014

POSSIBILITÀ DI SURROGA DOPO L'ACCOLLO DEL MUTUO

POSSIBILITÀ DI SURROGA DOPO L'ACCOLLO DEL MUTUO

Un mutuo per l'acquisto della prima casa, "nato" cointestato ai due coniugi ma che, per effetto della separazione con atto notarile (atto di adempimento solutorio), diventa a carico di una sola persona, può essere oggetto di surroga in base alla legge "Bersani"?
Dal quesito sembra di capire che, a seguito della separazione avvenuta tra i coniugi, l’originario mutuo cointestato sia stato ora posto a carico di uno solo dei due. Occorrerà verificare, però, se tale variazione sia stata frutto del solo accordo avvenuto innanzi al Tribunale che ha omologato il provvedimento di separazione, oppure se con l’atto notarile cui si fa cenno sia stato chiaramente concordato anche con la banca che gli impegni assunti dagli originari debitori – a seguito degli accordi avvenuti in sede di separazione – siano ora in capo a uno solo di essi. Nel caso in cui l’accollo del mutuo da parte di una delle parti sia solo frutto dell’accordo raggiunto in sede di separazione, sarà difficile che la banca possa aderire a richieste di surroga, se non con la partecipazione di entrambi i coobbligati in quanto – come ha stabilito l’Arbitro bancario finanziario (Collegio di Milano) con la decisione 387 del 18 gennaio 2013 – ove si tratti di "accollo interno", cioè frutto dell’accordo dei soli coniugi, esso non potrà incidere sul rapporto di mutuo, potendo tale accordo spiegare effetti solo tra le parti (si veda l'articolo 1372 del Codice civile). È il caso di ricordare che con la surrogazione è il soggetto creditore (la banca mutuante) a essere sostituito con un'altra banca, e non i mutuatari. Pertanto, ove all’atto notarile menzionato abbia partecipato anche la banca, acconsentendo a ricevere una prestazione diversa da quella originariamente pattuita per l’estinzione del suo credito, il mutuo potrà essere oggetto di surrogazione.
FONTE : CASA24PLUS

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