venerdì 27 giugno 2014

Installazione di piccoli impianti rinnovabili. Arriva il Modello Unico per le procedure.

Installazione di piccoli impianti rinnovabili. Arriva il Modello Unico per le procedure.

23/06/2014
di Angelo Pesce
Dal 1° ottobre 2014 si potrà utilizzare un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il Decreto Semplificazioni.
Il 13 giugno scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Semplificazioni che prevede snellimenti in materia edilizia (modelli unici per SCIA e Permesso di Costruire), oltre che procedure autorizzative semplificate per gli impianto a fonti rinnovabili e biometano.
Sulla base di questo decreto, in particolare l'art. 37, vengono apportate modifiche al Decreto rinnovabili: dopo l'art. 7 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, si inserisce l'art. 7-bis che prevede la semplificazione di alcune procedure relative alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.
Nel dettaglio si stabilisce che a far data dal 1° ottobre 2014, potrà impiegarsi un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (per i quali attualmente è prevista la comunicazione quale attività di edilizia libera (art. 6, co. 1 del D.Lgs. n. 28/2011).
Il modello unico. Questo modello unico sarà approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il nulla osta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il sistema idrico, e andrà a sostituire i modelli eventualmente previsti dai Comuni o dai gestori di rete e dal GSE. Comunque, per la parte relativa alle comunicazioni da effettuarsi al Comune (art. 6, co.11 e art. 7, co. 1, 2, 5 del .D.Lgs. n. 28/2011), il modello dovrà contenere esclusivamente:
  • dati anagrafici del proprietario (o di chi ne abbia titolo a presentare la comunicazione);
  • indirizzo dell'immobile e descrizione sommaria dell'intervento;
  • dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione di conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore (rilasciata dal progettista).
La procedura. Tali dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46, 47), saranno sottoposte a controlli sulla veridicità da parte delle autorità competenti del Comune e soggette a sanzioni (art. 76), in caso di non corrispondenza.
In quei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, il soggetto interessato può allegarli alla comunicazione o richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. È poi competenza del Comune provvedere entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. In conseguenza, l'inizio dei lavori resta sospeso se gli atti non sono stati completamente acquisiti (sarà competenza del SUE comunicare tempestivamente l'avvenuta acquisizione degli atti all'interessato).
Dettaglio non trascurabile è che il soggetto destinatario della comunicazione avvenuta con il modello unico, non può richiedere documentazione aggiuntiva (co. 8).
È importante ricordare che l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, come previsto dal D.Lgs. 115/2008, art. 11, co. 3 (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari), sia che si tratti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m., nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso (in altro caso è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune).
Se poi l'installazione di questi impianti avviene su edifici che non rientrano in categorie specifiche, quali quelle previste dal Codice dei Beni Culturali e dell'Ambiente (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), in particolare indicati nella Parte III – Beni Paesaggistici, all'art. 136,co. 1, allora non è vincolante l'acquisizione di atti amministrativi di assenso.
I limiti. Riportiamo in breve le categorie di cui sopra, soggette alle disposizioni di questo titolo per il loro notevole interesse pubblico, e per le quali non è consigliabile prevedere installazione di impianti rinnovabili:
  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
  • le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



Fonte : condominioweb.com 

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