I PALETTI ALLA FACOLTÀ DI SUBLOCARE UN NEGOZIO
A cura di Luca Stendardi26-05-2014
Nell'ambito di un contratto locativo commerciale, è possibile che proprietario e conduttore si mettano d'accordo inserendo una clausola che consenta al conduttore la cessione del solo contratto di locazione, senz'anche la cessione dell'azienda, unicamente al fratello del conduttore, derogando così all'articolo 36 della legge 392/1978? Sarebbe valida una tale clausola, più favorevole per il conduttore?
La risposta è affermativa, purché il conduttore mantenga tutte le facoltà previste dall’articolo 36 della legge 392/1978. In questo senso è legittimo – a parziale deroga dell’articolo 36 della legge stessa, che prevede la facoltà del conduttore (senza il consenso del locatore) di sublocare o di cedere il contratto, purché venga contestualmente ceduta l’azienda – consentire all’inquilino la sublocazione o la cessione del contratto al fratello, anche senza cessione dell’azienda. Si tratta infatti di una pattuizione più favorevole al conduttore, che, ferme le facoltà previste dall’articolo 36 della citata legge 392/1978, potrebbe sublocare o cedere il contratto al fratello senza cessione dell’azienda. La clausola in questione risulta compatibile con l’articolo 79 della legge 392/1978 – tuttora vigente per le locazioni a uso diverso – per il quale «è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge...». D’altra parte, la Corte di cassazione, in tema di sublocazione/cessione del contratto (ancorché in una diversa fattispecie), ha avuto modo di puntualizzare che sono illegittimi solo «...quei patti che preventivamente eludono diritti attribuiti al conduttore da norme inderogabili...» (sentenza 29 luglio 2004, n. 14495).
FONTE : CASA24PLUS
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