mercoledì 28 maggio 2014

Spese condominiali, bisogna pagarle anche quando non s'è mai stati convocati?

Spese condominiali, bisogna pagarle anche quando non s'è mai stati convocati?

26/05/2014

Sono proprietario da diversi anni di un locale commerciale ubicato in un edificio in condominio. Per tutto questo tempo non sono mai stato convocato a partecipare ad assemblee condominiali, tant'è che pensavo di non avere nulla a che fare con il condominio. Qualche giorno addietro mi è arrivata una richiesta di pagamento di spese condominiali. Che cosa devo fare?
Una premessa pare doveroso: non abbiamo conoscenza degli atti d'acquisto e del regolamento di quel condominio. In buona sostanza non v'è conoscenza di eventuali esoneri dell'unità immobiliare dell'utente dalla partecipazione alle spese condominiali. Come dire: la nostra dissertazione sull'argomento avrà valore indicativo a livello generale.
Non è raro che i condomini restino ignari per lunghi periodo dell'esistenza di spese condominiali inerenti la loro unità immobiliare. La loro ignoranza sul punto può essere scusata solamente, ma unicamente in via parziale, se la loro presenza è stata colpevolmente trascurata. Spieghiamoci meglio.
Obbligo di contribuzione alle spese condominiali
Si dice, parlando di debito pubblico, che ogni nuova persona che nasce lo fa già con la “sua bella quota parte” di debito pubblico. In tema di spese condominiali, si può fare un parallelo più o simile e che suona così: “il condomino deve pagare le spese condominiali dal momento in cui è divenuto proprietario dell'unità immobiliare”.
Motivo? Le obbligazioni condominiali sono delle obbligazioni propter rem.
Che cosa vuol dire?
Quando è stata chiamata a dare una descrizione di questa particolare tipologia d'obbligazione la Corte di Cassazione ha affermato che essa “sussiste ogni qual volta ad un diritto reale, esclusivo o frazionario, si accompagna una obbligazione, la cui origine si riconduce alla titolarità del diritto sul bene: contestuale titolarità in capo allo stesso soggetto del diritto e dell'obbligo. La connessione tra il diritto e l'obbligo consiste in ciò che, a certe condizioni, l'obbligazione segue le vicende del diritto, trovando la propria ragione d'essere nella titolarità, o nella contitolarità, del diritto reale, in virtù del principio per cui ai vantaggi si accompagnano taluni eventuali riflessi negativi (cuius comoda eius et incomoda). Le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni si considerano obbligazioni propter rem, perché nascono come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Alle spese per la conservazione per le parti comuni i condomini sono obbligati in virtù del diritto (di comproprietà) sulle parti comuni accessori ai piani o alle porzioni di piano in proprietà esclusiva. Pertanto, queste obbligazioni seguono il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione” (Cass. 18 aprile 2003 n. 6323).
Il condomino, quindi, salvo dispense di natura negoziale, deve partecipare alle spese condominiali in quanto proprietario dell'unità immobiliare.
All'obbligo di partecipazione deve corrispondere, se così si può dire, un obbligo di informazione; in buona sostanza se è vero, com'è vero, che il condomino deve pagare, per farlo deve anche sapere quanto. In tal senso, quindi, assumono fondamentale importanza nel convocazione alle assemblee di approvazione del preventivo, del consuntivo nonché le comunicazioni di qualunque spese d'interesse condominiale.
Il condomino che non è mai stato informato delle assemblee, delle spese, pur avendo l'obbligo di contribuire alla gestione del condominio ha il diritto di contestare tutto ciò che è stato fatto senza rispettare la legge.
Che poi tradotto vuol dire: chi non ha mai ricevuto notizia di spese condominiali e simili potrà, avendo in mano la documentazione necessaria, impugnare le decisioni assunte senza la sua partecipazione. Ciò, però, rimanderà solamente l'obbligo di saldare i rapporti. Un rendiconto annullato per omessa convocazione è cosa ben diversa d'un rendiconto invalidato perché errato. In pratica: non ha senso contestare a priori quanto richiesto ma è meglio capire se è effettivamente dovuto.



Fonte : condominioweb.com 

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