lunedì 12 maggio 2014

LA FOTOCOPIA DELL'ASSEGNO È STRUMENTO DI PROVA

LA FOTOCOPIA DELL'ASSEGNO È STRUMENTO DI PROVA

Mi riferisco alla tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione. Un mio inquilino ha pagato il canone con bonifico e, naturalmente, la scrittura bancaria evidenzia causale e ordinante. Un altro, invece, ha pagato con assegno bancario non trasferibile e la dicitura bancaria è: "versamento a/b corrisposto su piazza". In caso di controllo, come si dimostra che il pagamento è relativo a un canone di locazione? Devo tenere una fotocopia?
È anomalo che la causale bancaria non corrisponda esattamente all’operazione posta in essere. Tuttavia, la soluzione indicata dal lettore è corretta, in quanto la fotocopia dell’assegno, unitamente al contratto di locazione, rappresentano strumenti di prova idonei a dimostrare l’operazione effettivamente posta in essere. Si tenga però presente che il ministero delle Finanze, con la nota del 5 febbraio 2014, ha precisato che, nonostante la previsione di cui alla legge di stabilità del 2014 (articolo 1, comma 50), è possibile effettuare il pagamento in contanti dei canoni di locazione di immobili di tipo abitativo, a condizione di rispettare la soglia, prevista dalle disposizioni antiriciclaggio, di mille euro (articolo 49 del Dlgs 231/2007). L’obbligo di trasferire il denaro con strumenti tracciabili (bonifico, assegno bancario non trasferibile eccetera) è previsto solo per i pagamenti di importo superiore a 999,99 euro.
FONTE : CASA24PLUS

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