giovedì 15 maggio 2014

Decreto ingiuntivo per il pagamento dei lavori su beni comuni. Il potere decisionale spetta all'assemblea condominiale.

Decreto ingiuntivo per il pagamento dei lavori su beni comuni. Il potere decisionale spetta all'assemblea condominiale.

15/05/2014
Avv. Leonarda Colucci

Il fatto. Dopo la notifica di un decreto ingiuntivo al loro condominio, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento per lavori di ristrutturazione eseguiti da una società, solo due condomini decidono di opporsi a tale provvedimento. Fra i motivi posti a fondamento della loro opposizione i condomini eccepiscono:
  • il difetto di legittimazione passiva poiché la fattura era stata emessa per lavori non autorizzati dall'assemblea condominiale;
  • i lavori sono stati commissionati direttamente dall'amministratore senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dell'organo assembleare;
  • illiceità dei lavori eseguiti e l'errato computo della somma indicata dal decreto ingiuntivo.
La società eccepisce, in primis, il difetto di legittimazione attiva degli opponenti e contestando in toto l'opposizione proposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al risarcimento dei danni degli opponenti ai sensi dell'art. 96 cpc.. (“Responsabilità aggravata”)
I motivi della decisione. Il Tribunale di Arezzo aderendo all'orientamento giurisprudenziale in materia, ha rilevato che le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere: da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e dall'altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto (Cass. Civ., 16069 del 18.4.2004).
Da questa considerazione scaturisce in modo chiaro ed inequivocabile il difetto di legittimazione attiva degli opponenti in quanto il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti del condominio e, pertanto, solo quest'ultimo ente poteva opporsi e non i singoli condomini che non possono vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva.
In merito alla carenza di legittimazione attiva in capo ai singoli condomini, inoltre, la sentenza in commento ha evidenziato che costoro non possano neanche invocare la “peculiare legittimazione riconosciuta dalla giurisprudenza ai singoli condomini in ragione della loro partecipazione al diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio ovvero del loro diritto esclusivo sulla singola unità immobiliare”.
Inoltre, a parere del Giudice del tribunale aretino, non può nemmeno trovare applicazione il principio in base al quale essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione.
Proprio riguardo a quest'ultimo principio, e cioè quello in base al quale i singoli condomini possonotutelare i diritti connessi alla loro partecipazione al condominio, la sentenza in commento ha rilevato che lo stesso trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma al contrario non può trovare applicazione nelle controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune. (La responsabilità dell'amministratore per l'esecuzione dei lavori appaltati alle ditte esecutrici.)
Conclusioni. Questo ragionamento, quindi, approda ad una conclusione e cioè che per le azioni aventi ad oggetto la gestione delle cose comune la legittimazione attiva appartiene all'amministratore di condominio e quindi anche nel caso di specie, poiché si discute del recupero di somme per la gestione di cose comuni per le quali il condominio si è reso debitore, si osserva lo stesso principio con la conseguenza che nessuna legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini. (Cass. Civ. 4.5.2005, n. 9213; Cass.civ., 3.7.1998 n. 6480, Cass.civ. 29.8.1997 n. 8257).
La sentenza, inoltre, ha evidenziato che in materia di legittimazione ad agire e diritto ad impugnare un provvedimento la giurisprudenza ha elaborato un orientamento che può applicarsi anche nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo riconoscendo, quindi, la legittimazione ad agire esclusivamente al soggetto nei cui confronti il provvedimento monitorio è stato reso e quindi, nel caso di specie, la legittimazione ad opporsi al decreto ingiuntivo che ordina al condominio il pagamento della somma prima menzionata spetta esclusivamente all'amministratore di condominio.
La sentenza in commento ha ulteriormente precisato che nel caso esaminato “pur non avendo direttamente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, attiene, comunque, alla gestione del bene comune onde la legittimazione ad agire spetta al solo amministratore e non ai singoli condòmini”.
La sentenza precisa, in ultimo, che il potere decisionale per la gestione delle cose comuni spettaesclusivamente all'assemblea condominiale pertanto solo in questa sede può decidersi se deliberare di agire o resistere in giudizio o se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente, poiché solo all'assemblea condominiale spetta il potere di gestione complessiva dell'ente condominio.
Scarica Tribunale Arezzo 10 gennaio 2014



Fonte : condominioweb.com 

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