martedì 20 maggio 2014

STUDIO BESTETTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO BESTETTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Via Volta, 36 Monza (MB) tel. 039 2300520 fax 039 2300936 e mail: studio@studiobestetti.191.it

Monza, 19 maggio 2014

Oggetto: Circolare informativa

Riportiamo le principali novità fiscali dell’ultimo periodo, ricordando che lo studio resta a
disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.
POS obbligatorio
Come già anticipato in una nostra precedente circolare, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d.
“Cresci Italia”) prevede che tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi,
anche professionali, siano obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, e
quindi che attivino un POS (Point of Sale).
Il Tar del Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale
degli Architetti a giudizio dei quali si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa
stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere
raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti
ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto - ex articolo 15, comma 5,
quater, Dl 179/2012 - di richiedere un sovraprezzo legato all'utilizzo di un determinato
strumento di pagamento.
Ad oggi non è stato emanato alcun decreto che stabilisca i limiti e le modalità di
applicazione della normativa e pertanto stando così le cose tutti gli esercenti attività di vendita di
prodotti e prestazioni di servizi (compresi i professionisti) entro il 30 giugno 2014 dovranno dotarsi di
apparecchiatura pos. Invitiamo tuttavia i gentili clienti ad attendere eventuali nuovi chiarimenti.
Sanatoria cartelle prorogata al 31 maggio 2014
Con la conversione in legge del D.L. n. 16/2014 (c.d. “Decreto Salva Roma-ter”) è stato ulteriormente
prorogato al 31 maggio 2014 il termine entro cui avvalersi della definizione agevolata dei ruoli.
Conseguentemente è stata prorogata al 15 giugno la sospensione della riscossione dei debiti interessati
dalla definizione agevolata.
Ricordiamo che la sanatoria riguarda solo le cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi affidati in
riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013 e riferiti a crediti contestati da:
• Uffici statali (Ministeri, Commissioni tributarie, ecc.);
• Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli;
• Enti locali (Regioni, Province, Comuni).
Omessa certificazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d’impresa
L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta o il rilascio di una
certificazione con dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a
2.065 euro.
L’Agenzia Entrate con risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009 ha precisato che il contribuente che ha
subito ritenute d’acconto ma non riceve la certificazione delle ritenute subite nei termini di legge, resta
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comunque legittimato al loro scomputo dall’imposta dovuta, ma solo a condizione che sia in grado di
documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta. In caso di lavoro autonomo, la prova potrà essere
fornita tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da
banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto
effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
Nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’art. 36-ter
del D.P.R. n. 600/1973, alle stesse andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il
pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata (Risoluzione n. 68/E del
19 marzo 2009).
La predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, sia dalla documentazione
rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della
certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando la stessa come “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà” di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo
della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.
Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti rinviata al 30 ottobre 2014
L’invio telematico all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i beni dell’impresa concessi in
godimento a soci o familiari e dei soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o
capitalizzazioni nei confronti dell’impresa andranno effettuate entro il trentesimo giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta
in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono
stati ricevuti.
Quindi, già a decorrere dal periodo di riferimento 2013, la scadenza originariamente fissata al 30
aprile 2014 è rinviata al 30 ottobre 2014.
Tassazione rendite finanziarie
Sale dal 20% al 26% dal 1° luglio 2014 la misura delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli
interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'art. 44 T.U.I.R. (redditi di capitale), nonché sui redditi
diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, T.U.I.R.
La nuova aliquota si applica, in particolare, ai dividendi ed ai proventi percepiti, nonché agli interessi
ed altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
Restano fuori dall'applicazione della nuova aliquota gli interessi ed i redditi diversi derivanti dai titoli
di Stato e degli enti territoriali italiani, nonché quelli derivanti da titoli emessi "dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati" (c.d. Stati "white list").
Modalità pagamento con F24
Il “Decreto Renzi” prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2014:
a) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di
importo pari a zero, il contribuente potrà effettuare il versamento “esclusivamente mediante i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”. Non sarà quindi possibile
presentare l’F24 a zero presso una banca, le poste o un intermediario abilitato e il contribuente
potrà presentare il modello esclusivamente registrandosi direttamente presso l’Agenzia delle
Entrate;
b) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di
importo positivo, il versamento potrà avvenire “esclusivamente mediante i servizi telematici

FONTE : STUDIO BESTETTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

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