giovedì 15 maggio 2014

Bollette pazze. Annullata la bolletta dell'acqua se il gestore sostituisce il contatore senza preavviso

Bollette pazze. Annullata la bolletta dell'acqua se il gestore sostituisce il contatore senza preavviso

14/05/2014
Avv. Leonarda Colucci
Quali rimedi può esperire l'utente, se dopo la sostituzione del contatore, riceve una bolletta onerosa relativa ai consumi precedenti?
Il fatto. L'utente di una rete idrica, in seguito alla sostituzione del contatore da parte della società erogatrice del servizio avvenuta senza la sua partecipazione in modo da poter constatare i consumi pregressi, riceve una fattura esorbitante che attesta un consumo eccessivo rispetto ai suoi consumi medi durante lo stesso arco temporale (consumi medi 83 mc in trentasei giorni, consumi accertati dalla società erogatrice 223 mc per lo stesso periodo).
L'utente dopo aver contestato alla società erogatrice l'entità dei consumi senza ottenere alcun risultato, riceve da quest'ultima un avviso di mora e contestuale minaccia di sospensione del servizio di erogazione idrica. Preso atto della situazione l'utente cita in giudizio la società rilevando: l'errato calcolo del credito vantato dalla società in base alla fattura di cui si discorre, e chiedendo la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento del documento fiscale.
La società erogatrice del servizio idrico costituitasi in giudizio evidenzia l'esattezza dei consumi accertati dalla fattura e la piena legittimità di tale documento fiscale concludendo con la richiesta di rigetto della domanda dell'attore.
I motivi della decisione. Il Giudice di Pace del Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 163 del 21-03-2014 ha rilevato in primo luogo la titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio (contratto di somministrazione) e, nel merito, ha considerato fondate la pretese vantate dall'attore (utente).
In particolare soffermandosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio il Giudice di Pace ha evidenziato che nel caso di specie ci si trova al cospetto di un contratto di somministrazione disciplinato dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, tale contratto rientra nell'ambito dei contratti di adesione di natura privata la cui disciplina è integrata anche da norme speciali che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico e cioè dei consumi di acqua. (Controlli della salubrità dell'acqua in condominio: quali sono gli obblighi e quali le responsabilità?)
Questa particolare disciplina purtroppo non realizza un negozio diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, poiché la fattura emessa dal fornitore del servizio resta sempre un atto unilaterale di natura contabile volta ad ottenere il pagamento dei consumi tenendo conto esclusivamente del convincimento dell'emittente ( nel caso di specie società fornitrice del servizio idrico), questo vuol dire che se i dati che giustificano l'emissione di tale documento fiscale divergono rispetto ai dati reali ed effettivi si può sempre procedere alla loro rettifica. ( Cass. Civ. n. 947 del 1986; Cass.civ. 9889 del 1991).
In base al ragionamento seguito dal Giudice di Pace nella sentenza in commento l'utente potrà sempre superare la presunzione di veridicità dei dati contenuti dalla fattura, in virtù del diritto di contestazione e di controllo di cui egli gode; pertanto in base a tale circostanza potrà dimostrare, anche attraverso una prova orale, che il consumo è inferiore rispetto a quello indicato in fattura.
Dall'altra parte, invece, il fornitore del servizio dovrà sempre essere in grado di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la perfetta corrispondenza fra il dato fornito da tale strumento ed il dato trascritto in fattura. (Cass. Civ. sez. III, 2.12.2002 n. 17041).
I fatti emersi durante lo svolgimento del giudizio, invece, hanno dimostrato il perfetto contrario dato che la società fornitrice del servizio idrico, tramite i suoi tecnici, ha sostituito il contatore dell'utente senza che quest'ultimo fosse presente e quindi senza che sia stato posto nella condizione di prendere atto direttamente dei consumi pregressi.
Considerate tali circostanze il Giudice di Pace ha sottolineato che era onere della società fornitrice del servizio idrico dimostrare la corrispondenza fra l'importo indicato in fattura ed il dato fornito dal contatore, considerato che l'utente (attore nel giudizio conclusosi con la sentenza in commento) non ha alcun mezzo per misurare e quantificare il pregresso consumo idrico e la piena conformità della fattura emessa rispetto al contatore sostituito senza il suo consenso.
In questo contesto il Giudice di Pace di Agrigento ha ritenuto che non può trovare accoglimento la difesa della società convenuta, in base alla quale la fattura sarebbe stata emessa in relazione alla comunicazione dei consumi da parte dell'utente: che aveva riferito alla società di un presunto consumo pari ad 844 mc, ed in base a tale comunicazione sarebbe stata emessa la fattura. (Senza bolletta per tre anni. Chi eroga il servizio è obbligato alla fatturazione periodica dei consumi.)
In merito a tale aspetto la sentenza ha osservato che quello della comunicazione dei consumi è un mero onere gravante sull'utente, il cui inadempimento determina come effetto esclusivamente la necessità d pagare l'eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumi superiori rispetto a quelli preventivati; dunque in sostanza il consumo effettivo può essere rilevato solo ed esclusivamente attraverso la lettura del contatore.
Per quanto concerne, infine, la sostituzione del contatore il Giudice di Pace di Agrigento ha ricordato che l'Autorità Garante per l'energia, all'art. 11 della deliberazione del 28.12.1999 stabilisce che la sostituzione del contatore può avvenire solo con il consenso scritto del cliente, che dopo aver preso visione dei consumi registrati al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Dunque per garantire una tutela effettiva della corretta fatturazione dei consumi è necessario cristallizzare i dati rilevati dal contatore al momento della sua sostituzione, in quanto in un momento successivo lo strumento potrebbe essere manipolato o danneggiato durante il trasporto non consentendo più una verifica attendibile dei consumi.
La sentenza, inoltre, ha evidenziato la necessità nei contratti per adesione (come ad esempio contratti di fornitura idrica), ove le clausole vengono predisposte unilateralmente determinando un evidente squilibrio contrattuale fra le parti, che la clausola generale di buona fede e correttezza possa operare sia con riguardo ai rapporti intercorrenti fra le parti, sia con riguardo al complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto.



Fonte : condominioweb.com 

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