martedì 20 maggio 2014

Sexy shop «liberi». Anche in condominio?

Sexy shop «liberi». Anche in condominio?

17/05/2014
L'apertura di un sexy shop in un condominio, comporta un pregiudizio per gli abitanti dello stabile?
Cosa dice la legge. Forse non tutti ricorderanno ma tra i diversi provvedimenti adattati dai precedenti Governi dobbiamo ricordare il decreto Salva Italia ed il successivo decreto Cresci Italia, che al fine di dare una spinta all'economia in fase di stagnazione, decisero di “sburocratizzare” alcune settori. Più recentemente la legge di conversione del decreto legge c.d. “Valore Cultura” ha previsto che la licenza per l'apertura di locali notturni potrà essere richiesta mediante la segnalazione certificata di inizio attività purché corredata dalle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici richiesti dalla normativa di settore. Si sottolinea, inoltre, che in ogni caso, sarà sempre necessario verificare la compatibilità dell'evento con i regolamenti condominiali.
Il caso. Proprio prendendo spunto da questi recenti interventi legislativi il Tar Lombardia, con sentenza 480/14 del 7 maggio, ha accolto, il ricorso di una società che gestisce sexy-shop, considerando troppo rigide le norme adottate dal consiglio comunale per regolamentare il settore della distribuzione. Infatti, partendo dal presupposto della libertà di apertura per nuovi negozi sul territorio, si era deciso di far abrogare una serie di norme che ponevano “divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite”. Per tal motivi il giudice amministrativo ha considerato eccessivo il limite imposto dal Comune all'apertura del pornoshop, nel centro storico, rendendo illegittimo il no alla Scia presentata dal negozio. Quindi il provvedimento è stato considerato contrario alle liberalizzazioni previste dai decreti Salva e Cresci Italia che ha eliminato “divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, …” (comma 1 lett. b), e dispone che “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.
Questione di distanze. Ma vi è di più. Nella motivazione delle sentenza si legge che nulla osta il richiamo ai beni architettonici, ambientali e di decoro, visto che nel caso di specie la delibera bandisce, nella zona antica della città, oltre che determinati tipi di esercizi anche i distributori automatici, ma non indica le modalità alternative che possano favorire un accesso discreto agli apparecchi da parte degli utenti. Di converso invece, può considerarsi legittima la delibera consiliare che autorizza l'installazione di un sexy shop ad almeno quattrocento metri dalle scuole, e non nelle immediate vicinanze delle chiese, ospedali e cimiteri, al fine di tutelare il rispetto delle persone.
In condominio cosa succede. Il caso analizzato dal Tar Lombardia potrebbe avere qualche ripercussione in ambito condominiale? A tale riguardo lo svolgimento di determinate attivitàall'interno di appartamenti condominiali deve essere consentita dal regolamento di condominio. Il condominio può far valere il suo “veto” richiamando eventuali clausole contenute nel regolamento condominiale. Solitamente il regolamento vieta qualsiasi attività “contrarie al decoro”. Con tale formula la giurisprudenza ritiene che possa includersi anche l'esercizio di una pensione “a ore”(Cass. n. 11145/1990). Determinate attività, inoltre, possono creare anche dei problemi di “immissioni morali, cioè derivanti dall'esercizio di particolari attività che ledano “il senso morale dei vicini di casa” (cfr. il caso dell'esercizio di una casa di tolleranza cui v. Cass., 26-4-1951, n. 1917).
Ovviamente si tratta di accertare se tale tipologia di attività rientri nell'elenco dei divieti previsti dal medesimo regolamento. Alcuni Tribunali hanno anche analizzato casi in cui alcuni regolamenti dicondominio vietavano l'apertura di case di prostituzione (Tribunale di Torino 5 marzo 1964). Ma oltre alla clausola del regolamento si può anche inserire una apposita clausola nei contratti di locazione o comodato degli immobili e locali di proprietà comune dei condomini.
Applicabilità del caso di specie. Ma tornando al caso di specie, il Tribunale di Bergamo, consentenza 13 giugno 1997, n. 750, si è pronunciato in tal senso: “l'utilizzazione quale sexy shopdi una porzione immobiliare sita nel cortile interno di uno stabile condominiale non comporta di per sè una destinazione suscettibile di arrecare molestie o fastidi pregiudizievoli per il condominio o per i singoli condomini”. Si segnala che lo stesso Tribunale era già intervenuto, con Ordinanza del. 13 settembre 1995, in senso conforme, in ordine alla controversia, insorta tra le medesime parti, sulla sussistenza - o meno - di un pregiudizio per il condominio e per i singoli condomini.
Nel merito, secondo il giudice bergamasco, non sussistono nel regolamento condominiale limiti specifici alla destinazione d'uso delle proprietà individuali. Al riguardo, il Giudice ha osservato che l'attività esercitata non può considerarsi rumorosa o maleodorante, e né tanto meno possa essere qualificata molesta, cioè fonte di molestie o fastidi pregiudizievoli per il Condominio o per i singoli condomini. Poiché l'attività di vendita degli oggetti commercializzati nel sexy shop si svolge esclusivamente all'interno del locale, non esistendo vetrine d'esposizione, tale esercizio non risulta idoneo ad arrecare fastidio alla collettività condominiale.
Tar Lombardia, n. 480 del 7 maggio 2014



Fonte : condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf