martedì 20 maggio 2014

STUDIO BESTETTI

STUDIO BESTETTI

Via Volta, 36 Monza (MB) tel. 039 2300520 fax 039 2300936 e mail: studio@studiobestetti.191.it

Monza, 19 maggio 2014
Oggetto: IMU – TASI - TARI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014 è stato pubblicato il D.L. 16 del 6/3/2014 (c.d.
"Decreto Salva Roma-ter"), convertito con modifiche dalla L.68 del 2/5/2014. Tale Decreto ha definito
la nuova disposizione normativa in tema di tributi locali e, più in particolare, con riferimento alla
TARI e TASI.
Con la Legge di Stabilità 2014 L.147/2013, a decorrere dal 1° gennaio scorso è stata introdotta nel
sistema italiano la nuova Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) composta dall’IMU, di natura
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(c.d. TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (c.d.
TARI).
In breve:
IMU
PRESUPPOSTO
Possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (escluse quelle di lusso di cui alla Cat. cat. A/1,
A/8 e A/9).
SOGGETTO PASSIVO
Possessore
VALORE IMPONIBILE
Valore immobile di cui all’art. 13del D.L. n. 201/2011
TASI
PRESUPPOSTO
Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale nonché aree
edificabili (così come definiti ai fini IMU) con eccezione dei terreni agricoli.
SOGGETTO PASSIVO
Possessore/utilizzatore. La quota a carico dell’utilizzatore varia tra il 10% e il 30% e deve essere
stabilita dal regolamento comunale. In caso di occupazione temporanea di durata che non supera i sei
mesi nell’arco dell’anno solare la Tasi è dovuta solo dal possessore.
VALORE IMPONIBILE
Base imponibile IMU
TARI (ex Tares)
PRESUPPOSTO
Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti.
SOGGETTO PASSIVO
Utilizzatore (ovvero inquilino)
VALORE IMPONIBILE
Superficie del fabbricato
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Ricordando che per quello che concerne l’IMU valgono le stesse regole in vigore per il periodo
d’imposta precedente, vediamo nel dettaglio le caratteristiche delle nuove imposte TASI e TARI.
TASI
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto salva Roma-ter, presupposto della TASI è il possesso
o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, nonché aree
edificabili come definiti ai fini IMU, eccetto, in ogni caso, i terreni agricoli.
Soggetto tenuto al versamento della TASI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati,
compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), nonché quelle aree edificabili come
definite ai fini IMU. Sono tenuti a contribuire sia proprietari di abitazione principale sia gli inquilini.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad
esempio perché locata) è stabilito che:
- il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
- l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il
10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto, la parte rimanente deve essere pagata
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Nel caso in cui vi sia una pluralità di possessori o detentori, è loro imposto un vincolo di solidarietà ai
fini dell’adempimento dell’obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea non superiore a 6
mesi nello stesso anno la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e superficie.
Per la determinazione della base imponibile viene fatto diretto rinvio alle disposizioni in tema di IMU
più nel dettaglio all’13 del D.L. n. 201/2011. Pertanto torna applicabile la stessa base imponibile
dell’IMU. Ne consegue che le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione
della tipologia di bene immobile interessata. Risulta necessario acquisire la rendita catastale non
rivalutata, incrementare la stessa nella misura del 5% ed applicare (per gli immobili abitativi) il
moltiplicatore pari a 160.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Inoltre a seguito del Decreto Salva Roma-ter i
Comuni possono aumentare l’aliquota massima della Tasi, per ogni tipologia di immobile, fino ad un
aumento massimo pari allo 0,8 per mille (a condizione che, per le abitazioni principali e le unità
immobiliari ad esse assimilate, siano previste detrazioni d’imposta o altre misure in modo “da
generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu
relativamente alla stessa tipologia di immobili”).
Conseguentemente per il 2014 si potrebbero avere le seguenti aliquote massime:
• aliquota standard: pari all’1 per mille (se aumentata dello 0,8 sarà pari ad un max dell’1,8
per mille);
• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: pari all’1 per mille (se aumentata dello 0,8
sarà pari ad un max dell’1,8 per mille);
• aliquota per le altre tipologie di immobili: 2,5 per mille (se aumentata dello 0,8 sarà pari ad
un max del 3,3 per mille).
È facoltà del Comune decidere la percentuale di aliquota TASI ed IMU la cui somma non può
superare la massima aliquota fissata per l’IMU altri immobili per meglio dire il 10,6 per mille a cui va
aggiunta la nuova somma dello 0,8 per mille arrivando di fatto all’11,4 per mille.
Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
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• abitazioni con unico occupante;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero;
• fabbricati rurali ad uso abitativo.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24.
Salvo eventuali proroghe, si deve procedere al pagamento della TASI entro il 16 giugno ed il 16
dicembre di ogni anno. E più nel dettaglio si dovrà versare il 16 giugno l’acconto pari al 50% del
tributo ad aliquota standard dell’1 per mille (se il Comune non abbia deliberato entro il 31 maggio
2014), con il rischio di doversi poi far restituire la quota nei Comuni che non metteranno la Tasi su tali
immobili. Ad oggi è auspicabile una proroga della prima rata TASI al 16 settembre 2014.
Con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento per il primo anno deve
essere effettuato con un’unica rata entro il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui al 31 maggio 2014
sia pubblicata la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
TARI
Presupposto della TARI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
La base imponibile della TARI è data dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. Ne deriva che ciò che si deve prendere a riferimento è la mera idoneità dei locali e delle
aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi. Si precisa, inoltre, che al
fine dell’applicazione della tassa si devono considerare le superfici dichiarate ovvero accertate ai fini
dei precedenti prelievi sui rifiuti.
La tariffa viene stabilita dal Comune.
Il versamento deve essere effettuato ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 241/1997 oppure tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Per quanto attiene ai termini di versamento, le scadenze sono stabilite dal Comune, che deve
comunque prevedere “di norma” almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
rispetto alla Tasi. Inoltre, è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.
I Comuni possono affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione del tributo ai soggetti ai
quali al 31 dicembre 2013 era affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
FONTE : STUDIO BESTETTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

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