martedì 22 aprile 2014

Tenere le piante sul balcone ok, ma meglio non far gocciolare l'acqua durante l'innaffiamento altrimenti si rischia una condanna penale.In condominio innaffiare le piante sul balcone diventa un reato.

Tenere le piante sul balcone ok, ma meglio non far gocciolare l'acqua durante l'innaffiamento altrimenti si rischia una condanna penale.In condominio innaffiare le piante sul balcone diventa un reato.

16/04/2014
di Avv. Mauro Blonda  



L'acqua nei vasi… è come il gas e le altre cose pericolose: un reato se invade l'altrui proprietà. Pollice in giù della Cassazione al pollice verde senza rispetto.

A Tizio, inquilino del primo piano, piacciono le piante sul balcone; a Caio, inquilino del piano terra, non piacciono invece le macchie di terriccio: potrebbe riassumersi così la vicenda che ha interessato il Tribunale di Roma, chiamato a decidere se il comportamento di Tizio, amante delle piante ma poco accorto ed educato, integrasse gli estremi di un qualche reato.

La risposta del giudice capitolino è stata positiva e difatti il soggetto in questione, riconosciuto responsabile di aver imbrattato il balcone sottostante con perdite provenienti dalle proprie piante, è stato condannato per il reato di cui all'art. 674 del cod. pen.: “Getto di cose pericolose”. Questo reato, di natura contravvenzionale, punisce con l'arresto fino ad un mese o con un'ammenda di massimo 206,00 euro chi getta o versa, in un luogo pubblico come in uno privato, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Alla stessa pena soggiace chi immette gas, vapori o fumo che si rivelino allo stesso modo molesti o addirittura dannosi.

L'appello e la Cassazione confermano la condanna: piante a secco se i vasi perdono

Invano l'amante delle piante ha tentato di ottenere l'assoluzione in appello ed altrettanto inutile è stato infine il ricorso per cassazione: i supremi giudici, infatti, con la sentenza n. 15956 del 10 aprile 2014 non solo hanno confermato la condanna ma hanno anche imposto il pagamento di 1.000,00 euro in favore dello Stato.

Ed infatti per la giurisprudenza è assolutamente pacifico che innaffiare le piante del proprio balcone senza evitare che queste, gocciolando terriccio, imbrattino il piano sottostante integra gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 674 cod. pen.: in questa condotta sono infatti ravvisabili entrambi gli elementi costitutivi del reato in parola, ossia tanto il “versamento” (costituito dallo sgocciolamento) quanto, naturalmente, “l'imbrattamento” che ne deriva.

Nessun dubbio, quindi, sulla capacità molesta del fatto ed ancor meno sulla responsabilità dell'imputato, il quale ha inutilmente provato a giustificarsi sostenendo l'esistenza di un malfunzionamento nel sistema di innaffiamento, ragion per cui il danno arrecato al vicino di casa non sarebbe stato da lui voluto.

Non eliminare il problema equivale ad accettare che esista. La Cassazione ha però ritenuto ininfluenti le scuse addotte dall'imputato, riconoscendo invece provata la sua responsabilità per due ragioni.

Il mio balcone non è un posacenere.

Innanzitutto perché la rottura dell'impianto di irrigazione era ben nota all'imputato: è stata in questo senso importante la testimonianza dell'amministratore di condominio, che ha dichiarato di averlo più volte sollecitato all'eliminazione dell'inconveniente lamentato dai suoi vicini di casa. Ma lo stesso imputato, sostenendo di aver riparato il guasto (circostanza non vera, atteso che l'inconveniente si è poi protratto), ha così implicitamente ammesso di esserne a conoscenza: questa consapevolezza del problema esclude la sua eventuale qualificazione come “caso fortuito”.

Ed infatti, perché la rottura dell'impianto di irrigazione potesse rappresentare una giustificazione, sarebbe stato necessario che fosse stata improvvisa ed imprevedibile: al contrario, nel caso in questione essa era ben nota all'imputato il quale, noncurante delle lamentele e dei richiami, ha continuato a lasciare inalterata la situazione, così di fatto accettandola.

Non occorre un versamento volontario: non impedirlo equivale a cagionarlo. Non avere impedito lo sversamento, che era noto, equivale ad accettare che avvenga. Questo, a suo volta, significa cagionarlo: è questo Il secondo motivo per cui le difese del responsabile del versamento non sono state sufficienti a mandarlo assolto.

Già il reato in questione, essendo di natura contravvenzionale, non necessita del dolo (la volontarietà dell'azione e del suo fine), ben potendo essere punito anche solo a titolo di colpa, ma nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione vi è qualcosa di più della semplice noncurante negligenza: l'imputato, come detto, pur consapevole di arrecare molestia agli inquilini del piano di sotto innaffiando le piante con un sistema irriguo rotto, ha continuato ad utilizzare l'impianto incriminato dovendo invece evitarlo o ripararlo, con ciò omettendo di evitare la molestia.

Ma omettere di evitare qualcosa, che si ha invece l'obbligo di evitare, equivale a cagionarlo, come sancito dall'art. 40 del cod. pen.: in sostanza il non aver evitato lo sgocciolamento ed il conseguente imbrattamento (pur sapendo che l'impianto, poiché rotto, lo provocava) equivale, ai fini della configurazione della penale responsabilità, a causarlo.

Non c'è quindi nessuna differenza tra chi, innaffiando con un recipiente le piante del proprio balcone, fa cadere l'acqua nel piano sottostante e chi, sapendo che l'acqua cade, non fa nulla per evitarlo.

Alberi e piante confinanti. Cosa può fare il proprietario del fondo che subisce l'invasione.

Rispetto per le piante ma prima ancora rispetto per gli altri. Il pollice verde è naturalmente buona cosa: adornare terrazze e balconi di piante e fiori, colorando così i grigi palazzi di città, è un hobby sicuramente dai notevoli pregi estetici, prima ancora che piacevole. Ma questo non dev'essere fatto mai a discapito degli altrui diritti e del rispetto delle norme sul quieto vivere, racchiuse e rappresentate dalle norme del nostro codice penale la cui osservanza, a ben vedere, è sufficiente a garantire una pacifica convivenza.

Il più delle volte però, prima ancora di arrivare a sfogliare il codice penale per capire se un comportamento è lecito o meno, basterebbe un pizzico di buon senso, stella polare cui orientare la maggior parte delle nostre azioni e dei nostri comportamenti: sarebbe bastato il buon senso, infatti, ad imporre all'amante delle piante di innaffiarle senza arrecare disagi (e danni) all'inquilino del piano di sotto, evitando quindi che il semplice ed innocuo giardinaggio da balcone diventasse origine e causa dell'ennesimo litigio condominiale.

Fonte: CondominioWeb.com

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