martedì 22 aprile 2014

Amministratore di condominio: quando scatta l'appropriazione indebita?

Amministratore di condominio: quando scatta l'appropriazione indebita?

16/04/2014
di Ivan Meo  



La terza sezione penale del Tribunale di Torino condanna un amministratore, ad un anno e sei mesi di reclusione (senza attenuanti), più 600 euro di multa e circa 80 mila euro di risarcimento danni alle varie parti offese.

Contabilità creativa. L'amministratore di condominio deve (dovrebbe) ispirarsi per lo svolgimento della sua attività ai seguenti criteri: lealtà, correttezza e diligenza. L'inosservanza degli stessi si ripercuote negativamente sul rapporto fiduciario con i condomini. Tra i compiti dell'amministratore particolare rilevanza assumono quelli inerenti alla gestione contabile del condominio. Proprio in quest'ambito si verifica con maggiore frequenza la violazione dei criteri di diligenza. Non sono rari, infatti, i casi riportati dalle cronache, in cui gli amministratori fuggono con la “cassa condominiale”, oppure utilizzano tutti o parte dei contributi versati dai condomini e/o utilizzandoli per finalità diverse rispetto a quelle cui sono destinati. Si tratta di comportamenti imputabili, fortunatamente, ad una minoranza di amministratori. I primi a pagarne le conseguenze sono i condomini, costretti a coprire l'ammanco lasciato dall'amministratore o, addirittura, a ricostituire la cassa comune per far fronte ai debiti assunti con i creditori. Il caso che vi riportiamo si riferisce proprio ad un episodio del genere.

Il caso. Fiducioso appariva il legale che aveva difeso l'amministratore accusato di appropriazione indebita. Una vicenda che il quotidiano l'Eco del Chisone, aveva già anticipato, in vista della sentenza, attesa proprio in questi giorni. Nell'udienza il giudice della terza sezione penale del tribunale di Torino ha condannato l'amministratore di condominio, con trascorsi politici, in quanto si era candidato sindaco a Pinerolo nel 2011. La pena è stata la seguente: un anno e sei mesi di reclusione (senza attenuanti), più 600 euro di multa e circa 80 mila euro di risarcimento danni alle varie parti offese. La tesi dell'avvocato difensore, aveva sostenuto la tesi della "confusione contabile" escludendo però rilievi penali. Ma, a quanto pare il Giudice non ha assolutamente condiviso questa tesi.

Ma la vicenda ha origini lontane. Alcuni condomini avevano denunciato l'amministratore nel 2010-2011, accusandolo di aver sottratto svariate decine di migliaia di euro versate per le spese condominiali. I condòmini, sentendosi truffati, hanno sporto denuncia e fatto partire le indagini. Gli ammanchi, secondo la Procura, ammontavano ad un totale di circa 70mila euro. Inizialmente i procedimenti penali a suo carico erano sei, uno per ciascuna segnalazione, poi riuniti a dicembre in un unico fascicolo.

Perché l'amministratore uscente risponde del reato di appropriazione indebita se non restituisce i soldi?

L'avvocato difensore ammette che suo cliente ha avuto, nel corso degli anni, una gestione poco ordinata, con qualche pagamento “in nero”, ma nessuna appropriazione di somme di denaro. Insomma, la tesi era quella delle piccole irregolarità amministrative, ma nessun rilievo penale si poteva addebitare. L'esito del processo, invece, è stato tutt'altro.

Gli strumenti di tutela. Fortunatamente l'ordinamento giuridico, per i casi come quello descritto, offre loro la possibilità di rivalersi dei confronti dell'amministratore che ha sottratto denaro alla cassa condominiale ed ottenere ristoro dei pregiudizi subiti.

In ambito penale, la condotta in esame, come abbiamo visto, può integrare gli estremi del reato di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. Nella prassi ogni forma di distrazione del denaro condominiale dagli scopi propri può configurare il reato in esame.

La giurisprudenza, solo negli ultimi anni, ha prodotto una ricca casistica. Ecco alcuni precedenti.

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di versare i contributi previdenziali per il servizio di portierato. (Cassazione penale sez. II 11 novembre 2010 n. 41462)

Il reato di appropriazione indebita, da parte dell'amministratore nella gestione contabile di un condominio, si configura anche in relazione ad un esiguo ammanco dalla cassa condominiale, qualora l'amministratore non sia in grado di provare che tale minima differenza di cassa sia riconducibile a cause diverse dalla finalità di indebita appropriazione e non da lui volute consapevolmente. (Cassazione penale sez. VI 12 luglio 2011 n. 36022). Recentemente la stessa Cassazione ha precisato che se l'ammanco è di scarsa entità l'amministratore non può essere condannato per appropriazione indebita. (Sentenza 16209, depositata il 14 aprile 2014. Il recente orientamento sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni)

Configura gli estremi del reato di appropriazione indebita aggravata - reato procedibile d'ufficio - il comportamento omissivo dell'amministratore uscente che non restituisca la documentazione relativa alla gestione condominiale, ricevuta per l'espletamento dell'incarico. (Tribunale Milano sez. XIII 30 novembre 2011)

L'appropriazione indebita, da parte dell'amministratore condominiale, di somme da lui ricevute, anche nel corso di più anni, dai condomini, si consuma, coincidendo con l'interversione del possesso, all'atto in cui, dovendo egli provvedere al passaggio della cassa ad un nuovo amministratore, trattenga per sé le dette somme, defalcandole da quelle che, secondo le risultanze contabili, avrebbe dovuto consegnare. (Cassazione penale sez. II 03 febbraio 2012 n. 18864)

Fonte: CondominioWeb.com

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