giovedì 24 aprile 2014

SE L'ACCETTAZIONE TACITA DEVE ESSERE REITERATA

SE L'ACCETTAZIONE TACITA DEVE ESSERE REITERATA

Ho ereditato anni fa tre case: una nella regione A e due nella regione B. Ho venduto quella nella regione A e provveduto alla accettazione tacita di eredità e sua trascrizione. Ora ne vendo una nella regione B e il notaio mi obbliga a rifare l'accettazione tacita con relativa trascrizione e nuovo pagamento: è giusto? Dovrò rifarla anche quando venderò l'ultima casa? Ma l'accettazione non è valida in tutta Italia e per tutti i beni ereditati?
La questione sollevata dal lettore è stata oggetto di disamina nell'ambito notarile, e, ad oggi, la migliore interpretazione afferma che, poichè la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità (prevista dall'articolo 2648, terzo comma, Codice civile) è una formalità pretesa per salvaguardare la cosiddetta "continuità delle trascrizioni", essa deve essere reiterata presso tutte le agenzie fiscali presso le quali il defunto era titolare di diritti reali su immobili.È peraltro possibile (sempre a livello d'interpretazione) che, trascrivendo l'accettazione tacita dell'eredità del bene che è in procinto di vendersi, la medesima trascrizione comprenda anche altri immobili "sottoposti" alla medesima Agenzia fiscale: se, pertanto, le due case nella regione B sono sotto la competenza di un'unica Agenzia, potrà effettuarsi un'unica trascrizione (sempre che il notaio incaricato della vendita sia messo al corrente dell'esistenza dell'ulteriore immobile).Rispetto all'ultima considerazione del lettore, si chiarisce che, indubbiamente, l'accettazione dell'eredità è efficace rispetto a tutti i beni ereditari, dovunque siano siti; la trascrizione in oggetto è solo la formalità presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari da cui si evince l'esistenza dell'accettazione dell'eredità.
FONTE : CASA24PLUS

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf