giovedì 24 aprile 2014

Attenzione a dare del ladro all'amministratore davanti ad altre persone. Si rischia una condanna per diffamazione“L'amministratore ruba i miei soldi”, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

Attenzione a dare del ladro all'amministratore davanti ad altre persone. Si rischia una condanna per diffamazione

“L'amministratore ruba i miei soldi”, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

24/04/2014
Piove, amministratore ladro! Così, parafrasando un vecchio adagio è bene ricordare che in Italia le offese possono costituire reati, in particolare le offese possono portare, alternativamente alla condanna per due reati: ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.).
Non è questa la sede per discutere sulla reale utilità (e perché non sulla giustezza) dei delitti d'opinione. In questo caso, prendendo spunto da una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la n. 9843 del 28 febbraio 2014, è utile ricordare che le modalità di comunicazione dell'insulto incidono, e non poco, non sul tipo di reato configurabile ma anche sull'effettiva possibilità che l'offesa costituisca reato. (vedi anche: Dare della zingara alla tua vicina ti costa 5.700 euro.)
Vediamo perché con l'ausilio di alcuni esempi.
“Amministratore, lei ruba i miei soldi!”: questa frase affermata alla presenza dell'amministratore di condominio (o inserita in una missiva a lui esclusivamente diretta) configura il reato d'ingiuria (art. 594 c.p.) eventualmente aggravato dalla presenza di altre persone.
“L'amministratore ruba i miei soldi”: a tale affermazione detta davanti ad una sola persona, diversa dall'amministratore, non corrisponde alcun reato.
“L'amministratore ruba i miei soldi”: la stessa dichiarazione fatta in uno scritto diretto a due o più persone o comunque pronunciata davanti a due o più persone integra gli estremi del delitto di diffamazione.
In buona sostanza la differenza tra ingiuria e diffamazione sta nella presenza della persona offesa al momento della sua affermazione. Tuttavia se la persona offesa è assente ma l'offensore pronuncia la frase davanti ad una sola persona, allora non s'ha reato. Come dire: alcune contumelie possono essere pronunciate senza alcun rischio di sanzione penale!
A ricordarlo, si diceva poco dietro, è stata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9843.
Nel caso di specie una persona aveva detto a due coniugi che il suo amministratore le rubava soldi. Piccolo particolare (ininfluente ai fini della configurazione del reato ma che ha dato particolare colore al fatto): i coniugi erano i suoceri dell'amministratore.
Ne è seguito un processo che ha visto la condanna dell'imputato: quell'offesa costituiva diffamazione.
Il giudizio s'è chiuso davanti alla Corte di Cassazione. Nella sostanza per l'imputato non si configurava alcun reato perché la frase era stata pronunciata solamente davanti a due persone.
Gli ermellini non si sono dimostrati dello stesso avviso e (verrebbe da dire in modo quasi scolastico) hanno ricordato che le cose non stavano così: “per aversi diffamazione, infatti, è necessario che l'autore "comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento" (Cass., Sez. 5^, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi, Rv 248431)” (Cass. 28 febbraio 2014 n. 9843).
Per la cronaca: l'imputato è stato comunque assolto per intervenuta prescrizione ma l'amministratore ha messo le basi per una richiesta di risarcimento del danno in sede civile. (All'amministratore di condominio è consentito offendere?)


sentenza Cass. 28 febbraio 2014 n. 984



Fonte : condominioweb.com 

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