lunedì 14 aprile 2014

Immissioni di odori e rumori intollerabili provenienti dal ristorante sotto casa. Il proprietario non può essere obbligato a sopportare un ulteriore riduzione della sua proprietàIl ristorante produce nuvole di fumo, rumori eccessivi e cattivi odori. No all'installazione della canna fumaria.

Immissioni di odori e rumori intollerabili provenienti dal ristorante sotto casa. Il proprietario non può essere obbligato a sopportare un ulteriore riduzione della sua proprietàIl ristorante produce nuvole di fumo, rumori eccessivi e cattivi odori. No all'installazione della canna fumaria.


14/04/2014
di Avv. Giuseppe Donato Nuzzo  



La Cassazione respinge il bilanciamento degli interessi contrapposti e accoglie il ricorso della proprietaria dell'immobile.

Il fatto. La proprietaria di un immobile ricorre in giudizio per la cessazione delle immissioni di fumo, rumore e odori, provenienti dai locali sottostanti la sua abitazione, adibiti a ristorante, oltre al risarcimento dei danni. Il titolare del ristorante eccepiva, tra l'altro, di non aver potuto installare una canna fumaria per convogliare le immissioni lontano dalla casa dell'attrice, perché quest'ultima non aveva prestato il consenso all'appoggio della canna fumaria al muro esterno del suo immobile. La CTU esperita nel corso del giudizio confermava che, effettivamente, le immissioni potevano essere evitate con l'installazione di una canna fumaria. Veniva anche redatto apposito progetto, ma l'attrice negava il consenso all'appoggio della canna fumaria sul muro di sua proprietà. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello accoglievano solo parzialmente le doglianze della proprietaria, riconoscendole un indennizzo, ma non l'inibitoria, ritenendo che le immissioni potessero essere eliminate con un rimedio ragionevole (l'installazione, appunto, della canna fumaria).

La proprietaria ricorreva allora in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 844 c.c.. A suo dire, i giudici di merito, dopo aver accertato l'intollerabilità-illiceità delle immissioni denunciate, avevano erroneamente posto in essere un giudizio di bilanciamento degli interessi, ponendo la proprietaria davanti ad una scelta obbligata: o consentire l'installazione della canna fumaria sul proprio muro (con costituzione di una servitù di appoggio e conseguente limitazione della sua proprietà), oppure continuare a subire le immissioni intollerabili.

Bilanciamento degli interessi possibile entro la soglia della normale tollerabilità. La suprema Corte ha accolto il ricorso, in quanto il giudice di merito ha proceduto al contemperamento delle opposte esigenze delle parti dopo aver accertato l'intollerabilità delle immissioni, che concretizzano una situazione di illecito extracontrattuale. L'art. 844, secondo comma, cod. civ. – osservano gli Ermellini - prevede il giudizio di comparazione a fronte di accertate immissioni ai limiti della normale tollerabilità: in tal caso, il legislatore consente di imporre al proprietario l'obbligo di sopportare le immissioni, ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione, eventualmente previa corresponsione di indennizzo. Si tratta di un tipico giudizio di bilanciamento, affidato al giudice del caso concreto, a partire da una situazione in cui nessuna delle contrapposte esigenze prevale sull'altra, azzerandola.

Stop alle immissioni intollerabili. Viceversa, quando viene superata la soglia di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all'indennizzo, con applicazione dei diversi e più severi rimedi della inibitoria delle immissioni e dell'eventuale risarcimento del danno (Cass., n. 939/2011; n. 5844/2007; n. 25820/2009).

Il proprietario non può essere obbligato a installare una canna fumaria per deviare le immissioni intollerabili - Nel caso in esame, la sentenza d'appello ha affermato, sia pure indirettamente, che il proprietario il quale lamenti - a ragione -il superamento della normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal fondo del vicino è tenuto a prestare il consenso alla costituzione di servitù, ove necessaria all'eliminazione dell'inconveniente, in caso contrario rimanendo assoggettato alle immissioni. Si tratta, sentenzia la suprema Corte,di un'affermazione carente di qualsiasi supporto normativo.

In caso di immissioni, entro i limiti della normale tollerabilità, l'art. 844 c.c. consente al Giudice del caso concreto di approntare un giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco. Se, all'esito di tale valutazione, nessuna delle contrapposte esigenze prevale sull'altra, è possibile imporre al proprietario l'obbligo di sopportare le immissioni (anche individuando gli opportuni interventi utili a contenere le stesse entro la normale tollerabilità), ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione, eventualmente previa corresponsione di un indennizzo.

Viceversa, se è accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione di illiceità che esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento. In tale ipotesi, il Giudice deve adottare un provvedimento che inibisca le immissioni intollerabili, oltre alla condanna al risarcimento del danno, se ne sussistono i presupposti.

Sono queste le conclusioni formulate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8094 del 7 aprile 2014. Il proprietario dell'immobile che subisce immissioni “intollerabili”non è obbligato ad accettare rimedi alternativi all'immediata interruzione delle immissioni stesse, quali, ad esempio, l'installazione di una canna fumaria. Accolto il ricorso presentato della proprietaria,che lamentava immissioni di odori e rumori intollerabili provenienti dal ristorante sotto casa.

In sintesi:

se le immissioni si mantengono entro la soglia della normale tollerabilità, il giudice, nell'ambito del bilanciamento dei contrapposti interessi, può richiedere alle parti interventi finalizzati a contenere le immissioni entro tale soglia, riconoscendo un indennizzo alla parte che le subisce;
una volta accertata la natura “intollerabile” delle immissioni , non c'è più spazio per il bilanciamento degli interessi. Si versa in una situazione di illiceità e di, conseguenza, scattano i rimedi della inibitoria delle immissioni e, eventualmente, del risarcimento dei danni.
In nessun caso chi subisce immissioni intollerabili può essere obbligato a sopportare un ulteriore riduzione della sua proprietà, per l'apposizione, ad esempio, di una canna fumaria per deviare i fumi, che costituisce una vera e propria servitù.


sentenza Corte di Cassazione, sez. II Civile, 31 gennaio - 7 aprile 2014, n. 8094

Fonte: CondominioWeb.com

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