lunedì 28 aprile 2014

INQUILINI IRREPERIBILI E MOROSI: SCATTA LO SFRATTO


INQUILINI IRREPERIBILI E MOROSI: SCATTA LO SFRATTO

Nel mese di luglio 2013 ho concesso in locazione a un extracomunitario, con regolare contratto, una mansarda di mia proprietà. Purtroppo, dopo avere pagato i primi due mesi di affitto, l'imquilino si è reso irreperibile (sembra sia tornato in Marocco per un periodo di ferie e non sia più rientrato). Pertanto, gradirei sapere cosa posso fare per tornare in possesso del mio immobile.
Ove - come sembrerebbe - l’inquilino non abbia riconsegnato le chiavi al locatore, non rimane che agire con la procedura di sfratto per morosità a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile e degli articoli 5 e 55 della legge 392/1978. Infatti – essendovi un regolare contratto di locazione – se l’inquilino facesse rientro in Italia e pretendesse la consegna dell’appartamento, egli, ancorché moroso, in assenza di un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto e di un verbale di immissione in possesso in favore del locatore, avrebbe diritto a mantenere la detenzione dell’immobile. D’altra parte - ove il locatore si riappropriasse delle chiavi senza un provvedimento giurisdizionale - rischierebbe una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a norma dell’articolo 392 del Codice penale, e/o di violazione di domicilio, a norma dell’articolo 614 del Codice penale. In particolare, la Cassazione penale – con sentenza 18 gennaio 2005, n. 10066 - ha avuto modo di puntualizzare che «risponde del reato di cui all'articolo 392 del Codice penale il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto».
FONTE CASA24PLUS

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