martedì 8 aprile 2014

Abusivismo edilizio: come si ripartiscono le responsabilità penali in caso di immobile concesso in usufrutto? Chi risponde dell'abuso edilizio? L'usufruttuario o il nudo proprietario?

Abusivismo edilizio: come si ripartiscono le responsabilità penali in caso di immobile concesso in usufrutto? Chi risponde dell'abuso edilizio? L'usufruttuario o il nudo proprietario?


07/04/2014
Avv. Mauro Blonda
  


La proprietà e la nuda proprietà. Non è per nulla infrequente che la proprietà di un immobile sia separata dal diritto di possederlo e di goderne appieno, e così il primo diritto (quello di proprietà) spetta ad una persona diversa da quella che gode del secondo diritto (quello di fruirne): stiamo parlando del caso in cui l'immobile sia ripartito tra nudo proprietario ed usufruttuario, i quali sono rispettivamente il titolare del diritto di proprietà, l'uno, e del diritto di utilizzarlo e fruirne, l'altro (da cui il termine, composto dai lemmi “usu” e “frutto”).

È ben noto che mentre modesti e residuali sono i diritti del primo, più ampie sono invece le facoltà del secondo il quale, titolare del diritto di godimento del bene, potrà utilizzarlo per viverci, locarlo e finanche concederlo in comodato.

Ma chi è il responsabile delle vicende inerenti tali immobili? In particolare, chi risponde degli abusi edilizi in essi compiuti? Sarà il titolare del diritto di (nuda) proprietà a venir condannato o l'usufruttuario? Oppure entrambi?

La risposta della Cassazione. Con una recentissima pronuncia (la n. 13841 del 24/03/2014) la III Sezione Penale del Supremo Collegio ha risposto a questo quesito esaminando proprio un caso di abusivismo edilizio commesso su di un immobile di proprietà non piena.

In sostanza due soggetti, padre e figlia, venivano entrambi condannati alla pena di mesi 8 di reclusione nella qualità il primo di usufruttuario e la seconda di nuda proprietaria di un immobile in cui, a seguito di controlli, erano state riscontrate irregolarità edilizie consistenti nell'illegittima (poiché non autorizzata) “realizzazione di un manufatto in muratura di m. 11,40 x 6,80”: tale opera configurava infatti la commissione del reato previsto dall'art. 181 comma 1 bis del D. L.vo 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio), applicabile nel caso di specie poiché l'immobile oggetto di interventi abusivi ricadeva in aree di interesse paesaggistico.

Alla condanna, comminata in primo grado e confermata nella sostanza in appello, seguiva il ricorso per cassazione di entrami gli imputati che, tra le altre, sostenevano appunto la non colpevolezza del nudo proprietario per fatti del genere.

A chi va notificata l'ordinanza di demolizione? Al proprietario o al responsabile dell'abuso edilizio?

Sopraelevazione abusiva di un fabbricato. L'acquisizione della restante parte può ritenersi gratuita purché risulti legittimamente realizzato.

Secondo gli imputati l'errore commesso dai Giudici di merito sarebbe stato quello di ritenere la nuda proprietaria complice “morale” del reato: ella, cioè, pur non avendo materialmente preso parte al compimento del delitto, tuttavia per la sua qualità di nuda proprietaria era stata condannata poiché ritenuta avere un interesse specifico al compimento dell'illecito, della cui commissione rispondeva pertanto insieme all'usufruttuario.

Tale sentenza è stata però ribaltata dal Supremo Collegio che con la pronuncia n. 13841 del 24/03/2014 ha mandato assolta la nuda proprietaria sconfessando l'assunto dei giudici di primo e secondo grado.

L'avere un interesse specifico alla commissione di un reato non comporta responsabilità.

Il ragionamento seguito dai Giudici di legittimità è semplice e di rigorosa applicazione delle norme: la nuda proprietaria va assolta dal reato, pur in concreto esistente, poiché non risulta provata la sua effettiva e concreta partecipazione al compimento delle opere abusive.

In pratica la Cassazione ritiene e sancisce che il titolare del diritto di proprietà possa essere ritenuto responsabile dell'abuso solo ove (sussista e) si fornisca la prova di un suo concreto coinvolgimento nell'illecito, dal punto di vista prettamente materiale e non solo “morale”: perché si venga condannati, in sostanza, non bisogna solo trarre vantaggio dal compimento dell'opera illecita ma occorre che venga provato di aver preso parte alla sua realizzazione od alla sua ultimazione.

Come nel caso richiamato dai Giudici di Piazza Cavour, i quali ricordano una loro precedente pronuncia (la n. 8570 del 14/01/2003) con cui veniva invece confermata la sentenza di colpevolezza per quel proprietario il quale, pur non avendo commissionato egli le opere abusive, ne veniva dichiarato responsabile poiché le portava a compimento dopo essere stato nominato custode successivamente al sequestro dell'immobile.

Quindi “l'autore del reato edilizio va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva (ovvero la commissiona ad altri), anche se difetti della qualifica di proprietario” (Cass. Pen., sez. V, sent. n, 13812 del 11/11/1999): il reato pertanto si commette con una partecipazione attiva e fattuale, non per l'averne interesse o trarne vantaggio.

L'omissione di controllo va sanzionata solo se vi è un obbligo di effettuarlo.

Occorre infine ricordare come alla commissione vada equiparata, quanto alle conseguenze, anche il non impedimento: com'è noto, infatti, secondo il disposto dell'art. 40 cod. pen. “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Per la legge penale cioè non c'è differenza tra chi commette un reato e chi, pur tenutovi, non l'impedisce.

Ma questo non è il caso del nudo proprietario.

Per determinare se sia applicabile il principio dettato dall'art. 40 cod. pen. occorre verificare l'esistenza o meno di un obbligo giuridico che imponga ad un determinato soggetto di attivarsi per evitare la commissione di un delitto: nel caso in esame, come ci ricorda la Cassazione, tale obbligo “certamente non sussiste in capo al nudo proprietario, non essendo sancito da alcuna norma di legge” (cit. Cass. 13812/1999).

Né la sua nomina quale custode giudiziario costituisce di per sé un comportamento che giustifica un “contributo causale” alla realizzazione del fatto illecito, contributo che non può essere presunto ma va accertato in concreto (come quando le opere abusive vengano ultimate dopo il sequestro). Nell'ipotesi contraria difetterà la prova contro ogni ragionevole dubbio della commissione dell'illecito e l'imputato andrà pertanto assolto.

Proprio come nel caso in esame, in cui non è stata fornita la prova del concreto e materiale apporto eventualmente fornito dalla nuda proprietaria alla realizzazione dell'illecito, né la stessa può essere chiamata a rispondere degli illeciti per il solo fatto di non averli impediti, non avendone nessun obbligo di legge, neppure quale custode dell'immobile, posto che al momento del sequestrato i lavori ormai ultimati (ed il delitto, quindi, ormai consumato).

sentenza Corte di Cassazione sezione III 24 marzo 2014, n. 13841

Fonte: CondominioWeb.com

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