mercoledì 23 aprile 2014

Realizzazione illegittima di abbaini costruiti dal vicino. Il Comune non può rimanere inerte

Realizzazione illegittima di abbaini costruiti dal vicino. Il Comune non può rimanere inerte

19/04/2014

La sentenza in esame (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, sent. 20 marzo 2014, n. 481) si pronuncia sull'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze del ricorrente volte a chiedere il blocco dei lavori edilizi illegittimi del vicino.
Fatto. I ricorrenti sono proprietari di un immobile ad uso abitazione, confinante con l'immobile di proprietà dei ricorrenti, notavano che nell'immobile confinante i resistenti eseguivano dei lavori relativi al tetto e alla costruzione di un abbaino.
Poiché tali lavori venivano ritenuti illegittimi i ricorrenti inviavano un esposto al Comune sollecitando l'adozione degli opportuni provvedimenti inibitori. Alla segnalazione non faceva seguito alcun riscontro formale, ma i proprietari confinanti provvedevano spontaneamente alla demolizione delle opere in corso di costruzione.
A distanza di qualche mese dalla demolizione, però, venivano avviati nuovamente i lavori, ma con modalità diverse. I ricorrenti, quindi, chiedevano nuovamente l'intervento dell'Amministrazione comunale la quale, però, rimaneva in silenzio.
Tramite il proprio tecnico, inoltre, venivano a conoscenza che per tali lavori di innalzamento del tetto e dalla costruzione dell'abbaino (a distanza non regolamentare) erano state presentate una prima D.I.A, e una seconda D.I.A. in variante. Nonostante ulteriori diffide affinché i lavori venissero bloccati, però, il Comune continuava a rimanere inerte.
I ricorrenti, quindi, presentavano ricorso avanti al T.A.R. perché, per quanto qui interessa, ritenevano illegittimo il silenzio comunale, e illegittimi i lavori in quanto posti in essere in violazione delle N.T.A. della zona e “dell'art. 22 D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento non sarebbe stato assentibile con D.I.A. ex art. 22, commi 1 e 2 (che disciplina interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici) ma semmai con D.I.A. ex art. 22, comma 3 ”
La sopraelevazione. Il T.A.R. adito ha ritenuto che le opere realizzate fossero soggette alla disciplina del combinato disposto dell'art. 22, comma 3, lett. a) e art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 che regola gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.(Richiedere il permesso di costruire per la realizzazione di un soppalco nel proprio appartamento)
Infatti, era stato accertato che “che a seguito dell'ultimo intervento edilizio risultano modificate le linee di gronda e di colmo originarie, con conseguente innalzamento, seppure modesto, dell'altezza del tetto, fattore quest'ultimo che comporta, di fatto, la violazione delle prescrizioni…”. Pertanto, risultavano illegittimi poiché esso non erano qualificabili “come ristrutturazione di tipo B, bensì come intervento edilizio di nuova costruzione; come tale è assoggettabile non già alle procedure di cui all'art. 22 comma 1 e 2 ma a quelle di cui al comma 3 lettera a) del D.P.R. n° 380/2001”.
Gli abbaini. Quanto alla realizzazione degli abbaini muniti di finestra sul tetto dei fabbricati, il TA.R. ha dichiarato che:
a) che determina un aumento di volumetria e che incide sulla sagoma dell'edificio (T.A.R. Napoli, sez. VII, 09 giugno 2010, n. 13309; T.A.R. Veneto, sez. II, 07 marzo 2003, n. 1692; Cons. St., sez. V, 14 giugno 1996, n. 689);
b) che, quindi, rientra nella tipologia della ristrutturazione "con mutamento di sagoma" , subordinata a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera "c" del D.P.R. n° 380/2001;
c) che, infine, fuoriuscendo dalla sagoma preesistente della copertura del tetto, è da considerarsi "costruzione" - agli effetti delle distanze previste dall'art. 873 del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica - come tale dovendosi intendere, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. civ. sez. II, 03 gennaio 2013, n. 72; id., sez. II, 22 febbraio 2011, n. 4277; id., sez. II, 4 ottobre 2005 , n. 19350).
Il silenzio. Il T.A.R. Piemonte, inoltre, ha affermato l'illegittimità del comportamento tenuto dal Comune “che avrebbe dovuto, a seguito di verifica circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti della DIA in variante, esercitare i propri poteri inibitori, impedendo la prosecuzione dell'attività edilizia, in quanto elusiva della disciplina urbanistica vigente”.
Conclusioni. La sentenza in esame non si è discostata dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati che ritengono che “una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione (Cassazione civile, Sezione terza, 1° ottobre 2009, n. 21059)” (Cons.Stato, sez. VI, sent. 11 settembre 2013, n. 4501).
Si segnala, infine, che la pronuncia del T.A.R. Piemonte ha stabilito che a seguito dei recenti interventi normativi la D.I.A. (ora S.C.I.A.) non costituisce un provvedimento impugnabile direttamente, e pertanto è necessario intervenire, per quanto qui interessa, “indirettamente” sull'inerzia Comunale impugnando il silenzio.
Scarica la sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, sent. 20 marzo 2014, n. 481


Fonte : condominioweb

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