giovedì 24 aprile 2014

La proprietà di una parte antistante il condominio. Non è tua, è mia. Ma chi l'accerta?

Come comportarsi nel caso in cui alcuni condomini litigano per l'accertamente della proprietà di una parte antistante l'edificio?

La proprietà di una parte antistante il condominio. Non è tua, è mia. Ma chi l'accerta?       


24/04/2014







Che cosa può fare il proprietario di un immobilese intende (perché irrimandabile) agire in giudizio per far valere e definitivamente riconoscere il diritto di proprietà su di un bene?
La domanda non è di poco conto in quanto il codice civile prevede l'azione negatoria (art. 949 c.c.) tesa a far negare l'esistenza di un altri diritto su determinati beni e l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) finalizzata, invece, a rientrare nel possesso di un bene in mani altrui. (Azioni di rivendicazione della proprietà degli immobili)
Azioni simili a quelle appena elencate sono l'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c., tesa ad eliminare ogni incertezza in merito ai limiti della proprietà) e l'azione di apposizione dei termini (art. 951 c.c.), attraverso la quale si pongono dei punti fermi all'estensione materiale dell'oggetto del diritto.
Per quanto riguarda la servitù, poi, il titolare, a dirlo esplicitamente è l'art. 1079 c.c., può agire in giudizio per farne valere l'esistenza e comunque domandare la cessazione delle eventuali turbative, di fatto e di diritto, in atto.
In effetti, a bene vedere, non esiste una norma che affermi direttamente che, al di là delle problematiche fin'ora elencate nel caso d'incertezze, riconosca al proprietario di rivolgersi al giudice solo per ottenere l'attestazione della sua proprietà.
Chiaramente anche se tale disposizione non sia chiaramente esplicitata nel codice civile non vuol dire che la stessa non esista. A ricordarlo è stata la Corte di Cassazione con una sentenza, la n. 8608, depositata in cancelleria l'11 aprile 2014.
Nel caso risolto dalla pronuncia appena citata alcuni condomini litigavano in relazione allaproprietà di una parte antistante gli edifici che per taluni di essi doveva fungere da zona a verde, mentre tal'altri l'avevano parzialmente attratta nella loro esclusiva disponibilità. L'atto introduttivo dell'articolo iter giudiziario che ha portato alla sentenza in esame, non qualificava esattamente la domanda rivolta la giudice.
Che cosa hanno detto esattamente gli ermelliniSi legge in sentenza che “poiché l'azione di accertamento della proprietà si modella sullo schema logico della negatoria ex art. 949 c.c., anche quando sia diretta all'accertamento negativo non di una servitù ma del diritto di proprietà di colui il quale non sia nel possesso esclusivo del bene (cfr. Cass. nn. 12123/92 e 473/65), ne deriva che nella fattispecie l'azione esercitata va qualificata come azione di accertamento della (com)proprietà, qualificata da una domanda accessoria di condanna ai sensi del cpv. dell'articolo appena citato, a nulla rilevando il fatto che le conclusioni formulate nell'atto di citazione siano state espresse mediante la sola richiesta di condanna” (Cass. 11 aprile 2014, n. 8608). (Giardino antistante o retrostante l'edificio: bene comune o pertinenza delle singole unità immobiliari?)
Vale la pena ricordare che le azioni conservative delle parti comuni dell'edificio possono essere azionate dall'amministratore, mentre le azioni che tendono ad ottenere il riconoscimentoex novo di un diritto reale di godimento devono essere portate avanti dai condomini singolarmente considerati o comunque dai condomini in gruppo, poiché non sono oggetto della gestione condominiale.
Scarica la sentenza Cass. 11 aprile 2014, n. 8608


Fonte : condominioweb 

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