giovedì 3 aprile 2014

Per la recinzione costituita da siepi non vi è la necessità di alcun titolo abilitativo Abbellite le vostre case con le siepi. Non è necessario alcun titolo abilitativo.

Per la recinzione costituita da siepi non vi è la necessità di alcun titolo abilitativo Abbellite le vostre case con le siepi. Non è necessario alcun titolo abilitativo. 


01/04/2014
Avv. Gian Luca Ballabio


Non vi è la necessità di alcun titolo abilitativo la recinzione costituita da siepi qualora abbia una mera funzione ornamentale.

Il fatto. Il proprietario di un immobile ha eseguito senza titolo abilitativo, per quanto qui interessa, una recinzione “costituita da rete e siepi di lunghezza pari a circa 15 metri ed altezza pari a metri 2,20 circa, i secondi da cancelli in legno o in metallo e legno di larghezza variabile (metri 1,16 /1,40) e di altezza variabile (metri 1,70/ 1,90)”.

Il Comune, però, ha ritenuto le opere abusive e ne ha disposto la demolizione, in quanto realizzate “in assenza di titolo abilitativo, consistenti, oltre che in una pavimentazione, in recinzioni costituite da rete e siepe di lunghezza ed altezza variabili e da cancelli in legno ed in metallo e legno anch'essi di altezza e larghezza variabili, posti a divisione delle proprietà immobiliari presenti in un medesimo lotto”.

Il privato, quindi, ha impugnato l'ordinanza.

La giurisprudenza in tema di recinzioni e cancelli. In tema di recensioni, di recente, la giurisprudenza ha chiarito quale titolo abilitativo sia necessario per la costruzione di un cancello; infatti, ha ritenuto che il titolo da richiedere sia la “dichiarazione di inizio attività (Cons. Stato Sez. V 16/10/2002 n.5610; idem 19/6/2003 n.3652) trattandosi di opera che non comporta un trasformazione dei luoghi urbanisticamente rilevante e come tale non necessitante di concessione edilizi” (Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 796).

In sede di giudizio di legittimità, inoltre, è stato dichiarato, in riferimento ad un muro di recinzione su fondo agricolo, che “ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, per i quali occorre il permesso di costruire, quelli che realizzano manufatti che si elevano al di sopra del suolo e che comunque trasformano durevolmente il territorio impegnato. In riferimento ai muri di recinzione, è stato affermato che occorre il permesso a costruire quando, tenuto conto della struttura e dell'estensione, essi modifichino l'assetto urbanistico del territorio (tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 35898 del 14/5/2008. Dep. 19/9/2008, Rv. 241075 ” (Cass.pen., sez. III, sent. 22 ottobre 2010, n. 41518)

In particolare è stato specificato che il “permesso di costruire deve ritenersi necessario allorché si tratti di un muro di recinzione, relativo ad un'area di significativa estensione, ed allorché tale recinzione risulti realizzata con opere edilizie permanenti. In tal caso, l'imponenza dell'opera, sia in relazione alla sua estensione, sia avuto riguardo alla sua struttura, è certamente tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, dovendosi ritenere che il manufatto, così come realizzato, per le sue caratteristiche, rientri nel novero degli “interventi di nuova costruzione” (di cui all'art. 3 lett. E) D.P.R. n. 380/2001), per i quali, ai sensi dell'art. 10 lett. A), è necessaria il permesso di costruire (cfr., in termini, sulla necessità della concessione, Cons. Stato, Sez. 5, 26/10/1998 n. 1537). La concessione non può, per contro, ritenersi necessaria allorché l'assoluta modestia delle strutture debba indurre a ritenere l'insussistenza di quella effettiva ed essenziale funzione statica, richiesta ai fini dell'applicabilità della normativa in questione (cfr. Cass. Sez. 3, 21/11/2002, Castiglione).(Cass. pen., sez. III, sent. 13 dicembre 2007, n. 4755).

La decisione in esame. Nella pronuncia in esame il Collegio ha sostenuto che “non è dubbio che una recinzione, totale o parziale che sia, al di là del materiale utilizzato, non è consentita; cosicché eventuali recinzioni dovrebbero comunque ritenersi illegittime; in particolare, si rivelano tali le reti ed i cancelli contestati.

Altrettanto non può dirsi per la mera piantumazione di siepi, non potendosi considerare ed assimilare una qualsivoglia siepe alle differenti tipologie di recinzioni, in considerazione del riconoscimento ed attribuzione alla prima di una evidente e prevalente finalità ornamentale, rispetto a quella di fatto delimitatoria della proprietà.

Ne consegue, pertanto, che la sola piantumazione di siepi non accompagnata dalla apposizione di strutture aventi una evidente finalità di recinzione e di separazione di determinati terreni o proprietà – e sempre che, ma di ciò non emergono sicure evidenze processuali, le siepi non siano nella realtà costituite da arbusti di robustezza e continuità tali da essere assimilabili a vera e propria recinzione di materiale (ligneo o metallico) usualmente utilizzato a tal fine – deve ritenersi legittima e non suscettibile di misura demolitoria o ripristinatoria fondata sulla mancata preventiva acquisizione di titoli abilitativi. Cosicché, in conclusione sul punto, il provvedimento in discussione si rivela illegittimo con riferimento alle siepi, legittimo con riferimento alle reti ed ai cancelli”.

Conclusioni. Relativamente alle recinzioni è sempre necessario verificare, per quanto qui interessa, sia lo scopo che le dimensioni di tali opere. Solo dopo a seguito di tale accertamento è possibile comprendere se si debba richiedere un titolo abilitativo. Come osservato, infatti, il T.A.R. ha ritenuto legittime le siepi perché avevano “una evidente e prevalente finalità ornamentale”, in caso contrario, se le siepi avessero fossero state accompagnate “dalla apposizione di strutture aventi una evidente finalità di recinzione e di separazione” sarebbero risultate illegittime.

sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, sent. 21 marzo 2014, n. 3134

Fonte: CondominioWeb.com

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