lunedì 20 luglio 2015

Voto per delega in assemblea condominiale, quando considerarlo espresso?

Voto per delega in assemblea condominiale, quando considerarlo espresso?

Quando il voto per delega espresso per conto di uno dei condòmini può essere considerato validamente manifestato?
Chi paga le conseguenze nel caso di mancata rilevazione?
Il quesito è stato posto nel nostro forum con una domanda che era pressappoco la seguente:nell'assemblea del condominio in cui vivo si vota per appello nominale. Viene eseguito l'appello dei condomini votanti chiamandoli dall'elenco dei presenti all'assemblea. In questo modo i presenti in sala sono chiamati a votare sia per loro, sia per i condòmini che rappresentano per delega.
E' successo che uno dei condòmini, dopo aver votato per se, si è allontanato dall'assemblea ed al momento della chiamata del condomino da lui delegato è risultato assente.
In questo contesto ci domandiamo: il voto del delegato è da considerarsi quello del delegante che aveva precedentemente votato, o si deve ritenere assente al momento della votazione?
Com'è noto la delega a partecipare all'assemblea di condominio rappresenta un classico caso di conferimento di mandato con rappresentanza, ossia di potere di agire in nome e per conto della persona delegante.
La legge non specifica se il potere di rappresentanza può essere vincolato a uno specifico comportamento (es. votazione a favore della conferma dell'amministratore): poiché rispetto ai delegati a partecipare all'assemblea del supercondominio si specifica che non si possono apporre limiti al mandato (cfr. art. 67, quarto comma, c.c.), a contrario deve desumersi che nella delega personale (da un condomino al altro condomino) si possa vincolare il voto. L'espressione di un voto in maniera diversa rappresenta un inadempimento che opera all'interno del rapporto tra mandante e mandatario, salvo possibilità di rilevazione diretta da parte del presidente.
In sostanza il delegato, al momento della partecipazione all'assemblea, è come si partecipasse per due (o più) persone: lui stesso ed il vicino che lo ha delegato.
Da ciò ne discende che l'espressione della volontà di voto dev'essere chiaramente riconducibile ad entrambe le figure rappresentate, ossia a sé stesso ed al delegante.
È fondamentale, quindi, che al momento della votazione – sia essa svolta per appello nominale o per alzata di mano - risulti chiaramente desumibile per chi sta votando il delegato e riportare l'espressione di volontà sua e quella che rappresenta; non è detto che le due coincidano.
Poiché delle operazioni di voto devono essere riportate tutte le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza dei quorum, l'assenza di conflitti d'interesse, ecc. ecc. è sempre consigliabile procedere alla votazione nominale, più ordinata rispetto a quella per alzata di mano, almeno nei consessi particolarmente numerosi.
Nel caso di specie parrebbe che il voto sia stato espresso solamente per la persona del delegato e non anche per il delegante che, quindi, al momento della votazione dev'essere considerato assente.
La responsabilità di questa situazione è del delegato, che eventualmente potrà essere chiamato da rispondere dei danni dal delegante e di nessun altro, a meno che non sia possibile dimostrare una negligenza del presidente dell'assemblea condominiale. Fatto, che non ci pare possibile, almeno stando alla descrizione del nostro utente.


Fonte http://www.condominioweb.com

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