lunedì 27 luglio 2015

Scivolone nel parcheggio del centro commerciale, niente prova della ragione? Niente risarcimento

Scivolone nel parcheggio del centro commerciale, niente prova della ragione? Niente risarcimento!

In tema di danni da cosa in custodia non ha diritto al risarcimento del danno chi, cadendo nel parcheggio di un condominio, non fornisce la dimostrazione che il ruzzolone sia stato causato dalla cosa stessa e non, ad esempio, da sua disattenzione.
Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15177 depositata in cancelleria il 20 luglio 2015.
Come si è arrivati a questa conclusione?
Il caso: una signora cadeva sul fondo scale del parcheggio di un centro commerciale. Essa faceva causa al condominio (i centri commerciali possono costituire condominii) e chiedeva il risarcimento per il danno provocatole dalla caduta; il condominio/centro commerciale si opponeva alla richiesta.
Sia in primo che in secondo grado la domanda risarcitoria veniva respinta. Da qui l'esito della controversia davanti ai giudici di Piazza Cavour che non hanno ribaltato la decisione rassegnata nella sentenza impugnata.
Si legge nell'ordinanza degli ermellini che anche in relazione alla responsabilità civile extracontrattuale per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cit., “sul danneggiato grava l'onere della prova in ordine all'esistenza del nesso di causalità. Da ciò consegue che, avendo il Giudice di merito ritenuto, con accertamento non sindacabile in questa sede, che la dinamica dei fatti indicata dalla (…) sia rimasta sfornita di prova, non ha senso invocare la tutela di cui all'art. 2051 cit., che si colloca comunque in un momento logicamente successivo rispetto alla prova della dinamica del fatto” (Cass. 20 luglio 2015 n. 15177).
Insomma, anche se è vero che l'art. 2051 c.c. rappresenta un'ipotesi di responsabilità obiettiva, ciò non vuol dire che la condanna al risarcimento si automatica. Per quanto a tale tipologia di responsabilità corrisponda un sensibile alleggerimento dell'onere probatorio in capo al danneggiato, questa circostanza non lo esime dal provare alcuni aspetti fondamentali.
La giurisprudenza, quando ha affrontato il tema della ripartizione dell'onere probatorio nelle ipotesi di responsabilità da cose in custodia, ha sempre affermato che il danneggiato deve provare il fatto (es. slogatura caviglia) e il nesso di causalità tra esso e la cosa un custodia (es. parcheggio condominiale), nonché l'entità del danno.
Di contro il custode (nel caso di specie il centro commerciali) può andare esente da responsabilità dimostrando l'esistenza di un caso fortuito, ossia di un evento imprevisto (es. comportamento improvvido del danneggiato, cfr., tra le varie, Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).
Chiaramente se il danneggiato non riesce a provare gli elementi succitati non può pretendere alcunché.
Come dire: non basta dimostrare che lo scivolone sia avvenuto nel parcheggio del centro commerciale, ma bisogna anche fornire prova che ciò è avvenuto a causa di quel bene e non per altri motivi.
In questo contesto è utile ricordare che la richiesta di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale (il risarcimento per danno da cose in custodia rientra in tale categoria), non è soggetto al tentativo di mediazione (l'art. 71-quater disp. att. c.c. specifica che per controversia condominiale deve intendersi quella riguardante le norme di cui agli artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c.) anche se la parte in causa è un condominio, ma al procedimento di negoziazione assistita, se la somma richiesta non eccede € 50.000,00 (cfr. d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014).

Cass. ord. 20 luglio 2015 n. 15177


Fonte http://www.condominioweb.com/scivolare-nel-parcheggio-del-centro-commerciale.12002#ixzz3h6ClgTnV 



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