mercoledì 22 luglio 2015

Affitti in nero. La Corte Costituzionale boccia nuovamente il provvedimento normativo (temporaneo)

Affitti in nero. La Corte Costituzionale boccia nuovamente il provvedimento normativo (temporaneo)



Con due ordinanze di contenuto pressoché identico, del 18 giugno e del 9 luglio 2014, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale sull'articolo 5, comma 1 ter, del Decreto Legge 47 del 2014 nella parte in cui ha stabilito che: «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La disposizione in commento è stata introdotta in sede di conversione, ad opera della legge n. 80 del 2014, del d.l. n. 47 del 2014, a fronte della sentenza con cui la Corte Costituzionale (provvedimento n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, in tema di rideterminazione ex lege di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini (c.d. canone catastale).
Nell'instaurato procedimento, l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto venisse dichiarata infondata la proposta questione.
Al fine, ha escluso che la norma denunciata dal tribunale rimettente avesse natura «confermativa» o «riproduttiva» (o «“ricognitiva”») di quella dichiarata incostituzionale per eccesso di delega; affermando che essa costituirebbe, diversamente, una «chiara norma di salvaguardia genetica dei contratti di locazione eterointegrati (che per effetto della sentenza n. 50/2014 sarebbero divenuti invalidi) e di salvaguardia funzionale con riferimento alle vicende successive di tali contratti (id est gli effetti prodottisi in sede di esecuzione del contratto, pagamenti e detenzione legittima prorogata)», mirando alla «tutela dei conduttori che si vedrebbero esposti allo sfratto per finita locazione a causa dello spirato termine finale originariamente pattuito, o allo sfratto per morosità a causa del minor canone corrisposto in base alla norma dichiarata incostituzionale».
In altri termini, secondo i procuratori dello Stato, la norma impugnata andrebbe salvata, siccome costituisce un "tentativo" di salvaguardia, per un certo tempo, degli effetti prodotti dalla disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, sì d tutelare la categoria degli inquilini.
Le argomentazioni addotte non hanno però convinto la Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto la questione fondata con Sentenza nr 169 del 24 giugno 2015.
La disposizione impugnata, a parere dei giudici delle leggi, contrasta l'articolo 136 della Costituzione (c.d. giudicato costituzionale).
Se appare, infatti, evidente - come è dato leggere nel provvedimento - che una pronuncia di illegittimità costituzionale non possa, in linea di principio, determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un “esproprio” della potestà legislativa ... è del pari evidente, tuttavia, che questa non possa risultare pronunciata “inutilmente”, come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz'altro da escludere che possa legittimamente farlo – come avvenuto nella specie – limitandosi a “salvare”, e cioè a “mantenere in vita”, o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne [...].
La Corte ha quindi censurato al Legislatore un indebita intromissione nella sfera dei propri poteri (in termini di violazione di giudicato), giacché elusivamente ha tentativo di fare sopravvivere una disposizione, benché contingentata temporalmente, già dichiarata incostituzionale.
A questo punto la “palla” passa nuovamente al Legislatore…rimane, tuttavia, la presenza di un impassenon solo istituzionale, in grado di mettere in seria discussione il “principio della certezza del diritto”.
Corte costituzionale n. 169 anno 201


Fonte http://www.condominioweb.com/affitti-in-nero.11990#ixzz3gcCuQe3z 



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