venerdì 3 luglio 2015

Requisiti per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo

Requisiti per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è quell'atto giudiziario con la quale s'intima al debitore di pagare una determinata somma di denaro entro un determinato termine, pena l'esecuzione coattiva per la soddisfazione delle ragioni del creditore.
Quello che porta all'emissione del decreto ingiuntivo (vedi Libro IV Titolo I Capo I del codice di procedura civile) è un procedimento sommario detto anche procedimento inaudita altera parte in quanto viene emesso senza contraddittorio con la parte convenuta.
Proprio per questa ragione il credito sul quale si fonda la richiesta di emissione dell'ordine giudiziale di pagamento deve avere determinate caratteristiche.
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c.:
“Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”.
S'è soliti affermare che il credito, che deve comunque risultare da atto scritto, dev'essere:
a) certo (ossia non oggetto di contestazione);
b) liquido (ossia determinato o comunque facilmente determinabile);
c) esigibile (ossia scaduto).
Inutile avanzare una richiesta d'ingiunzione di pagamento se ci sono contestazioni (fondate) in merito alla stessa: nascondere al giudice (e a volte al proprio avvocato) queste carte in prima istanza non mette in salvo da una possibile successiva contestazione.
Ciò perché, è cosa nota, il decreto ingiuntivo, una volta emesso, dev'essere notificato alla controparte (il debitore) entro 60 giorni dalla sua emissione pena la perdita di efficacia (cfr. art. 644 c.p.c.).
Entro 40 giorni dalla notifica, il debitore può fare opposizione (cfr. art. 641 c.p.c.).
Se il debitore non presenta opposizione il decreto diviene definitivo e la parte creditrice può fargli apporre la formula esecutiva per iniziare, per il caso di mancato pagamento, l'azione di recupero forzoso delle somme dovute.
A dire il vero la legge (cfr. artt. 642 c.p.c. e 63 disp. att. c.c.) consente di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, salvo sospensione a seguito d'instaurazione del procedimento di opposizione (art. 649 c.p.c.).
Si tratta dei decreti fondati, ad esempio, su assegni, cambiali o sullo rendiconto di gestione e relativo piano di riparto approvato dall'assemblea condominiale.
Allo stesso modo la provvisoria esecuzione può essere concessa successivamente, ossia dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione se la stessa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 c.p.c.).
Con il giudizio di opposizione, a dirlo sono dottrina e giurisprudenza unanimi (cfr. tra le tante Cass. 29 marzo 2004, n. 6202), s'instaura un ordinario giudizio civile nel quale l'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale.
Ciò vuol dire quindi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore che ne ha chiesto l'emissione deve dare prova dell'esistenza del credito medesimo.
Chiaramente, salvo il caso di intervenuti pagamenti o comunque di contestazioni che vadano ad intaccare il rapporto alla radice, la documentazione posta alla base della richiesta di decreto rappresenta già di per sé un buon viatico.


Fonte http://www.condominioweb.com

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf