mercoledì 22 luglio 2015

Liti tra condòmini e diritto di partecipare all'assemblea condominiale

Liti tra condòmini e diritto di partecipare all'assemblea condominiale

Il condomino che ha promosso una lite ha diritto apartecipare all'assemblea condominiale chiamata a deliberare in merito a quella controversia?
Questa, in breve sintesi, la domanda posta nel nostro forum.
La questione è particolarmente interessante: il frequentatore del forum specifica che a seguito d'impugnazione del delibera per omessa convocazione il giudice adito ha rigettato la domanda per carenza d'interesse ad impugnare.
Fuor dal “giuridichese” ciò vuol dire: il condomino che aveva fatto causa al condominio non aveva diritto a partecipare all'assemblea che deliberava in merito alla lite e quindi non aveva nemmeno diritto ad agire in giudizio per impugnarla.
Non abbiamo avuto modo di leggere la decisione del magistrato e quindi, come si suole dire, parliamo in linea astratta e generale.
Ad avviso di chi scrive quella decisione dev'essere considerata giusta. Spiego meglio perché; partiamo dal diritto di voto per poi soffermarci sul diritto a partecipare.
Sul diritto di voto non pare possano avanzarsi dubbi: il condomino che è in causa contro il condominio non ha diritto di votare.
D'altra parte, nel momento in cui s'impugna una delibera, si crea una scissione delle posizioni tra condomino impugnante e condominio. In questo contesto, parola di Cassazione, tale posizione conflittuale comporta un esclusione dei millesimi del condomino dal calcolo delle maggioranze (Cass. 6 agosto 1997, n.7226)
Il condomino impugnante non ha diritto di voto nelle delibere che riguardano l'impugnazione delle delibere per palese conflitto d'interessi. Basta solo portare alcuni esempi per comprendere ancora più a fondo questa situazione.
S'ipotizzi che l'assemblea deve scegliere l'avvocato cui affidare l'incarico: davvero si può considerare legittimo consentire alla controparte di partecipare a quella decisione?
Ed ancora s'ipotizzi che il condominio debba sceglie se transigere sulla lite o se iniziare una particolare procedura esecutiva: può la controparte avere diritto di parola su tali argomenti? Ad avviso di chi scrive, no.
Qualora il condomino “controparte” votasse, la deliberazione sarebbe impugnabile per conflitto d'interessi (cfr. Tribunale Napoli Sez. III, 22 luglio 1998, n. 6688). Secondo la giurisprudenza non è sufficiente il conflitto d'interessi ma è altresì necessario che il voto del condominio “confliggente” sia determinante rispetto all'oggetto della deliberazione.
Più difficoltosa la questione del diritto a partecipare: il codice civile, a seguito della legge n. 220/2012, all'art. 1136, sesto comma, c.c. non fa più riferimento ai condòmini, bensì agli aventi diritto a partecipare all'assemblea. In sostanza al momento della riunione tra i primi adempimenti spettanti al presidente, v'è quello di verificare se tutti gli aventi diritto siano stati invitati a partecipare nei modi e nei termini di legge. La locuzione aventi diritto si ripete nell'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. laddove si evidenziano le conseguenze per il caso di loro omessa convocazione.
Allora è utile domandarsi: chi è in posizione confliggente con la compagine può essere considerato avente diritto a partecipare? Ad avviso di chi scrive no.
Motivo: l'assemblea in quel momento è la controparte dell'impugnante (o comunque del condomino in causa con la compagine) e le controparti non hanno diritto di conoscere la linea difensiva dei loro avversari al di là di quella rinvenibile nelle carte processuali.
Diverso il caso di assemblea convocata per trovare una soluzione bonaria tra tutte le parti in causa: in tale circostanza, infatti, la presenza del condomino “controparte” è doverosa oltre che utile per ovvie ragioni.


Fonte http://www.condominioweb.com/liti-tra-condomini-e-diritto-di-partecipare-allassemblea.11991#ixzz3gcA18Aja 



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