mercoledì 1 luglio 2015

I gravi difetti dei pavimenti dell'immobile. Itinerari giurisprudenziali.

I gravi difetti dei pavimenti dell'immobile. Itinerari giurisprudenziali.

La giurisprudenza ha classificato “gravi difetti” anche quelli derivanti da una cattiva installazione di mattonelle e pavimenti all'interno delle unità immobiliari.
Scorrendo i repertori della giurisprudenza possiamo notare che la casistica è alquanto variegata. Analizziamola.
Per il c.d. fenomeno dello scoppio delle piastrelle la giurisprudenza ha considerato ha stato considerato grave difetto la progressiva sistematica distruzione dei pavimenti di 40 alloggi sui 147 facenti parte dell'immobile) (Trib. Torino, 6 novembre 1980).
In merito invece al distacco delle piastrelle dal pavimento si espressa su questa fattispecie ilTribunale Cagliari, con sentenza del 29 aprile 1991, che ha considerato gravi difetti, le imperfezioni, quali il distacco delle piastrelle dal pavimento, che, pur non incidendo sulla statica della struttura dell'edificio, tuttavia si rivelino idonee a menomare apprezzabilmente la funzionalità dell'opera impedendo che essa fornisca l'utilità alla quale è destinata. Ma successivamente la Pretura Chieti (07 novembre 1994) ha ritenuto insufficiente per la connotazione del difetto come grave - ai sensi dell'art. 1669 c.c. - il distacco ed il successivo sollevamento di una parte delle mattonelle poste a pavimentazione di un appartamento, eventi imputabili ad una cattiva posa in opera delle medesime.
La Cassazione ha infine precisato che Il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'esperimento della relativa azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo particolarmente considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, come nel caso in cui l'imperfezione costruttiva di natura strutturale riguardi la finitura essenziale del pavimento, determinante l'inutilizzabilità dell'abitazione a causa dell'anomalia di posa del sottofondo con correlato cedimento del massetto, in tal modo conseguendo la necessità della rimozione della pavimentazione e della sua successiva completa sostituzione (Cass. civ., Sez. II, 6.06.2012, n. 9119)
In merito ai rigonfiamenti dei pavimenti vanno segnalati due pronunciamenti, il primo espresso dalla Cassazione (28 aprile 2004 n. 8140) che ha configurato gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera da intendere anche come singola unità abitativa quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.).
Tale principio è stato affermato dalla Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per la responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita. Nello stesso senso si è espressa, precedentemente, la Corte appello Perugia (05 novembre 1996) che aveva considerato gravi difetti i rigonfiamenti dei pavimenti, con cretti e spacchi, ed imputabili al rigonfiamento a sua volta del terreno sottostante, dovuto dalla mancata realizzazione di un idoneo drenaggio da parte del costruttore.
Infine, altro fenomeno abbastanza frequento è il c.d. curling ovvero la presenza di fessurazioni nelle piastrelle. Anche in questo caso la Cassazione ha stabilito la responsabilità ex art. 1669 c.c. per l'appaltatore ricorre anche quando le carenze costruttive dell'opera non investono parti strutturali, ma incidono su elementi secondari ed accessori, purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture (nella fattispecie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, respingendo la domanda dell'acquirente dell'immobile sulla responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., aveva ritenuto le fessure nei pavimenti una questione rilevante soltanto dal punto di vista estetico che non incideva su abitabilità e salubrità dell'appartamento) Cass. civ., Sez. II, 29.04.2008 n. 10857.
Anche il Tribunale di Monza, con sentenza 04.09.2006 n. 592 ha ritenuta che le fessurazioni, per dimensioni e diffusioni rivestono le caratteristiche di vizi gravi tali da compromettere la fruibilità dell'immobile e da diminuirne in modo considerevole il valore economico


Fonte : http://www.condominioweb.com

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