lunedì 6 luglio 2015

Benefici fiscali per la prima casa. E' sufficiente la richiesta di cambio di residenza al Comune per usufruirne.

Benefici fiscali per la prima casa. E' sufficiente la richiesta di cambio di residenza al Comune per usufruirne.


La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha precisato che il contribuente non perde il beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa in caso di mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto di compravendita, se ha presentato la domanda di trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile ed anche se non vi è stato l'effettivo trasferimento.
Il fatto. Un contribuente dopo aver acquistato un immobile usufruendo dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge per l'acquisto della prima casa, presenta domanda di trasferimento al Comune dove è ubicata l'abitazione entro i termine di 18 mesi previsto dalla legge, tuttavia a causa di problemi di salute dei propri genitori omette di effettuare il materiale trasferimento presso l'abitazione acquistata. A fronte di tale circostanza l'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di liquidazione per il recupero del beneficio fiscale in questione, poiché il contribuente ne aveva goduto senza aver provveduto ad effettuare l'effettivo trasferimento della residenza presso l'immobile acquistato, venendo meno in tal modo all'impegno assunto al momento della stipula dell'atto di compravendita.
Il ricorso. Il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale rilevando l'illegittimità dell'atto impugnato dato che la legge stabilisce che per la conservazione del beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa, è sufficiente anche la presentazione della domanda di trasferimento della residenza al Comune dove è ubicato l'immobile.
La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso del contribuente, precisando che la domanda di trasferimento era stata presentata entro il termine di diciotto mesi previsto dalla legge, ed osservando al contempo che per fruire dell'agevolazione non era necessario il completamento del procedimento amministrativo, che consisteva nell'effettivo trasferimento della residenza presso l'immobile acquistato, essendo sufficiente il semplice avvio dello stesso per ritenersi adempiuto l'onere previsto dalla legge.
La decisione. L'Agenzia delle Entrate non convinta dell'interpretazione delle norme in materia attuata dalla sentenza di primo grado impugna la stessa dinanzi alla Commissione tributaria regionale riproponendo in appello le stesse deduzioni sostenute nel precedente grado di giudizio.
La Commissione tributaria Regionale conferma la sentenza di primo grado riportandosi al principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di imposta di registro, pur prevalente, nella determinazione della residenza, il dato anagrafico delle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della prima casa spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso, in base all'unicità del procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita anche dall'art. 18, comma 2, del Dpr 30 maggio 1989 n. 223, che nell'affermare la necessità della e saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, ancora la decorrenza alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza” ( Cass. Ord. n. 110/2015).
Conclusioni. In buona sostanza, quindi, la Commissione Regionale ribadisce la piena legittimità della sentenza di primo grado, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che al fine dell'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, rileva la data in cui il contribuente ha reso la dichiarazione di trasferimento di nuova residenza: di conseguenza l'agevolazione spetta a coloro che pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano entro i diciotto mesi ancora ottenuto il trasferimento nel Comune dove è situato l'immobile acquistato.


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