lunedì 6 luglio 2015

La continua morosità del conduttore può legittimare lo sfratto e risoluzione del contratto

Sfratto per mancato pagamento dei canoni di locazione

La continua morosità del conduttore può legittimare lo sfratto e risoluzione del contratto?



Il Tribunale di Padova affronta il tema della risoluzione del contratto di locazione a fronte del grave inadempimento del conduttore.
La locatrice di un immobile ad uso ufficio intima lo sfratto al conduttore contestando l'irregolare pagamento dei canoni di locazioni per diversi mesi. Il conduttore si oppone negando ogni morosità, ed ottenendo come risultato il rigetto dell'istanza di sfratto.
La locatrice, una volta instaurato il giudizio di merito,ha prodotto documentazione che attesta l'inadempimento, reiterato nel tempo, dell'obbligo del conduttore di pagare i canoni di locazione relativi ad un immobile adibito ad uso ufficio.
La locatrice, a tal proposito ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di locazione nel quale le parti avevano stabilito “che il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o degli altri importi dovuti , costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455-1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni” . => Sfratto per morosità e risarcimento del danno sono compatibili
La sentenza ha evidenziato che se la conduttrice aveva dimostrato l'esistenza di una clausola del contratto che prevedeva la risoluzione del contratto in caso di ritardo del pagamento dei canoni, d'altra parte il conduttore non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare il contrario omettendo, quindi, di dimostrare l'integrale e tempestivo pagamento dei canoni dovuti.
Pertanto, evidenzia la sentenza del Tribunale di Padova, tenendo conto del fatto che il mancato pagamento di ben sette canoni di locazione nel corso degli anni integra, senza dubbio, un notevole inadempimento degli obblighi gravanti sul conduttore tale circostanza giustifica l'accoglimento della domanda di accertamento della risoluzione del contratto proposta dalla locatrice ai sensi dell'art. 1455 e degli articoli 5 e 55.
Riguardo a tale particolare aspetto la sentenza del Tribunale veneto, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che la gravità dell'inadempimento deve essere commisurata rispetto a quelli che sono gli interessi perseguiti dalle parti nel rapporto contrattuale, tenendo conto della natura del contratto e delle finalità perseguite dalle parti. (Cass.civ. 28.6.2010 n. 15363) .
Anche nel caso giunto all'esame dei giudici di legittimità in occasione della sentenza appena citata, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso ufficio a fronte del grave inadempimento del conduttore che non aveva versato nel termine concordato i canoni di locazione valutando in tal modo “ non solo l'aspetto economico del dedotto inadempimento, ma anche il comportamento complessivo del predetto in relazione all'interesso concreto del locatore al puntuale pagamento dei canoni, ritenendo che tale comportamento avesse inciso sull'economia complessiva del rapporto tanto da determinare uno squilibrio del sinallagma funzionale”.
Condividendo tale precedente giurisprudenziale la sentenza del Tribunale di Padova ha evidenziato che, a fronte del grave inadempimento del conduttore, anche nel caso di specie si è verificato uno squilibrio del sinallagma funzionale dal quale scaturisce come conseguenza:a)la risoluzione del contratto di locazione, b)la condanna del conduttore all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento delle mensilità pregresse e delle spese di lite.
Tribunale di Padova sentenze n. 429 del 09/02/2015


Fonte :  http://www.condominioweb.com


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