lunedì 20 luglio 2015

Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da infiltrazioni

Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da infiltrazioni

Entro quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni?
A questa domanda, o meglio alle modalità di calcolo dei tempi di prescrizione ed alle preclusioni processuali a provare eventuali interruzioni del termine, ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6177 depositata in cancelleria il 26 marzo 2015.
Il caso che ha portato alla decisione degli ermellini è il seguente: i proprietari di un appartamento, nell'anno 1997, facevano causa ai vicini del piano sovrastante per dei danni da infiltrazioniavvenuti nel 1989. Durante questo lasso di tempo, esattamente nel 1990, s'era provveduto alla esecuzione di un accertamento tecnico preventivo per valutare le cause dei danni.
Tanto in primo, quanto in secondo grado, i giudici accoglievano l'eccezione di prescrizione dei convenuti; il diritto a chiedere il risarcimento del danno da infiltrazioni (species del genus danni da fatto illecito) hanno sentenziato i giudici di merito, si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di verificazione del danno.
La norma che contiene tale statuizione è l'art. 2947, primo comma, c.c. che recita:
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
I fatti illeciti, giova ricordarlo, sono quelli disciplinati dall'art. 2043 e ss. c.c.
In questo contesto è utile ricordare che esistono degli atti che consentono d'interrompere il termine prescrizionale previsto dalla summenzionata disposizione. L'interruzione della prescrizione rappresenta la conseguenza giuridica di un atto e fa ripartire da zero il computo dei termini prescrizionali (art. 2945 c.c.).
Quali sono gli atti interruttivi della prescrizione?
Ai sensi dell'art. 2943 c.c.
“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri”.
La lettera di messa in mora, nei casi di risarcimento rappresentata dalla richiesta risarcitoria, quindi, rappresenta atto interruttivo. In questo contesto, a specificarlo è l'art. 2945 c.c., la proposizione di domande giudiziale comporta altresì la sospensione del termine prescrizionale per tutto il corso del giudizio, fintanto che la sentenza non passi in giudicato. Da quel momento il termine inizia a decorrere ex novo.
La prova della interruzione della prescrizione dev'essere fornita dalle parti contro le quali è stata eccepita nei normali termini istruttori previsti per gli altri mezzi di prova.
Così, nel caso risolto dalla sentenza n. 6177/2015 a nulla è valso produrre in giudizio, al termine dell'attività istruttoria, una serie di documenti attestanti l'intervento di altro atto interruttivo posto in essere tra il 1989 ed il 1997. Il diritto s'era prescritto nel 1995, ossia cinque anni dopo l'effettuazione dell'ultimo atto interruttivo correttamente evidenziato nel corso della causa, ossia l'accertamento tecnico preventivo.
Cass. 26 marzo 2015 n. 6177


Fonte http://www.condominioweb.com



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