giovedì 16 luglio 2015

Decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati, senza opposizione si deve versare tutta la somma!

Decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati, senza opposizione si deve versare tutta la somma!


In tema di decreto ingiuntivo emesso per ordinare il pagamento di canoni di locazione non corrisposti, il conduttore che non proponga opposizione nei termini di legge, lasciando quindi che il decreto diventi inoppugnabile, deve corrispondere al locatore l'intera somma richiesta.
Ciò anche se tra le richieste vi sono somme che, magari, non avrebbe dovuto corrispondere contestando l'ingiunzione nei modi e nei termini di legge?
Si, la risposta è positiva: a fornirla, per l'ennesima volta, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13207 depositata in cancelleria il 26 giugno 2015.
Il pronunciamento degli ermellini merita particolare attenzione perché pone l'accento su una questione fondamentale. Il decreto ingiuntivo non oppostoe quindi divenuto definitivo assume la forza vincolante di una sentenza, che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ha forza di legge tra le parti ed i loro eredi o aventi causa.
Come dire: se, ad esempio, il decreto viene emesso per intimare il pagamento dei mesi giugno, luglio ed agosto ed il conduttore non si oppone lasciando che divenga definitivo, successivamente non potrà dire di aver già pagato la mensilità di giugno prima dell'emissione del decreto per corrispondere solamente quelle di luglio e agosto.
Dura lex, sed lex, dicevano gli antichi: ma come mai tanta rigidità?
Ce lo spiega la Cassazione con la sentenza n. 13207, riprendendo un proprio consolidato orientamento che poggia le basi in una sentenza di quasi cinquant'anni fa.
Nel caso di specie il locatore aveva chiesto ed ottenuto emissione di un decreto ingiuntivo contro il conduttore della sua unità immobiliare per mancato pagamento dei canoni di locazione; questi non si era opposto tempestivamente e in un momento successivo lamentava l'erroneità della richiesta: a suo modo di vedere i canoni dovuto avevano una misura inferiore.
Si legge in sentenza che "il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse” (Cass. 26 giugno 2015 n. 13047).
Come dire: è l'opposizione a decreto ingiuntivo lo strumento unico attraverso cui il conduttore può fare valere le proprie ragioni. Diversamente il rischio è quello di dover pagare quanto intimato e non contestato.
Ciò, perché – si legge nella sentenza in esame che sul punto richiama tra gli altri un precedente del 1998 – il giudicato di accoglimento formatosi in conseguenza della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo che intimava il pagamento di canoni di locazione arretrati “non si limita a fare stato, tra le stesse parti (ed i loro eredi o aventi causa), circa l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto accertato, e cioè sull'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura dei canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone” (Cass. 26 giugno 2015 n. 13207).
Può sembrare assurdo, ma in fondo è giusto così: ognuno deve avere cura dei propri interessi, non trascurando le modalità di tutela imposte dall'ordinamento giuridico.
Cass. 26 giugno 2015 n. 13207



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