giovedì 16 luglio 2015

In quale momento si consuma il reato di appropriazione indebita in capo l'amministratore di condominio?

In quale momento si consuma il reato di appropriazione indebita in capo l'amministratore di condominio?


E' possibile l'applicazione dell'esimente del consenso dell'avente diritto nel caso di postuma approvazione delle “poste” sottratte con il rendiconto? A queste domande risponde la Corte di Cassazione, con la Sentenza nr 28545/2015, statuendo sul merito di un ricorso presentato da un amministratore di condominio condannato in primo e secondo grado per il reato in disamina.
Il caso è davvero assai peculiare. Ad un amministratore umbro era stato contestato il reato di appropriazione indebita, siccome aveva impiegato dei fondi condominiali per pagare le parcelle dei propri avvocati (di cui si è avvalso per difendersi da un'azione di responsabilità professionale).
Eppure, dagli atti del giudizio civile di cui trattasi, appariva evidente che il predetto amministratore fosse consapevole del titolo personale degli addebiti contestategli, laddove aveva cura di manifestare quanto segue: “In primo luogo si sottolinea che il sig. “Tizio” con la presente comparsa intende costituirsi in proprio e quale amministratore del Condominio “tal dei tali”, intesa quest'ultima quale qualità soggettiva, ma non anche nell'interesse del condominio, il quale risulta essere stata convenuto in giudizio, come può rilevarsi sia dall'atto di citazione che dalla relata di notifica”.
Poco male.La tesi difensiva dell'amministratore del condominio in Cassazione veniva sviluppata anche in ragione di altro e diverso profilo.
All'uopo, l'imputato si difendeva affermando che il momento temporale in cui si perfeziona la fattispecie di reato in questione sarebbe dato dall'approvazione del rendiconto condominiale: solo a partire da tale momento si può constatare l'effettiva volontà da parte dell'amministratore di sottrarre i danari dai rispettivi legittimi titolari.
Ora, essendosi nella fattispecie rendicontato la gestione della spesa ai condòmini in sede assembleare –la quale assise, tra l'altro, approvò sul merito in contenuto -, l'amministratore conveniva che alcuna responsabilità di sorta poteva essergli, sul merito, imputata;insisteva, pertanto, nella piena assoluzione perché il “fatto non sussiste”.
L'argomentazione addotta non ha però convito il giudici di merito e nemmeno la corte di legittimità.
Secondo l'insegnamento degli “Ermellini” non è applicabile – almeno così si legge in Sentenza – la scriminante putativa del consenso dell'avente diritto ove debba escludersi, in base alle circostanze, la ragionevole persuasione di operare con l'approvazione della persona che può validamente disporre del proprio diritto (ex multis, Cass. Pen. 20944/2011; 250065/2011). =>L'amministratore scappa? Come ripristinare la cassa, criteri di ripartizione delle spese.
Nella specifico la Corte argomenta l'inapplicabilità dell'esimente nei confronti dell'amministratore imputato, anche– si ripete - sotto il profilo della putatività, sulla scorta di tre elementi fattuali; e segnatamente:
  1. La costituzione in giudizio dell'amministratore nel giudizio civile in cui era stato convenuto era avvenuta in proprio e non nella qualità rivestita;
  2. Le contestazioni mossegli nel giudizio civile erano afferenti alla condotta personalmente posta in essere nell'esercizio delle rispettive funzioni e alla conseguenti responsabilità professionali che da esse venivano fatte discendere da parte dell'attore;
  3. Prima della costituzione in giudizio, l'amministratore non aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea, stante gli obblighi informativi e le autorizzazioni del caso;
Discende che, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 50 c.p. rubricato “consenso dell'avente diritto”, è necessario il requisito dell'effettività, non assumendo alcun valido rilievo la convinzione ipotetica ed eventuale che l'assenso all'utilizzo dei danari (altrui) sarebbe stato dato dall'assemblea dei condòmini ove eventualmente fosse stato richiesto (per come poi effettivamente avvenuto nella fattispecie).
La condanna penale dell'amministratore, sebbene ai soli fini delle statuizioni civili, è stata quindi confermata (anche) dalla corte di legittimità.
Corte di Cassazione Sentenza n° 28545 del 2015


Fonte http://www.condominioweb.com

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