lunedì 20 luglio 2015

Casa vacanze infestata da insetti? Non è possibile condannare il proprietario e il mediatore.

Casa vacanze infestata da insetti? Non è possibile condannare il proprietario e il mediatore.


Prima di concedere in locazione un alloggio non è dovuta la sanificazione dell'immobile se non si dimostra che l'invasione di pulci ed acari fosse prevedibile dal proprietario, poiché solo da tale circostanza poteva scaturire l'obbligo di risarcimento dei danni patiti dagli ospiti della casa vacanze oltre alla responsabilità penale per l'evento lesivo verificatosi
Proprietario e mediatore,dopo aver affittato una casa vacanze, vengono condannati in primo grado dal giudice di pace ed in secondo grado dal Tribunale di Ancona alla pena di duemila euro ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede per aver locato un immobile completamente infestato da insetti (pulci, acari, etc).
La sentenza di secondo grado del Tribunale di Ancona, aveva ribadito la responsabilità del proprietario della casa vacanze e del mediatore per non aver provveduto ad una sanificazione adeguata dell'immobile prima di concederla in locazione alle parti offese ( inquilini) : i quali avevano sopportato lesioni personali lievi a causa della puntura di insetti che si trovavano sparsi per tutta la casa.
Gli imputati, però, ricorrono in Cassazione precisando che non vi erano indizi che potessero far pensare che la casa era infestata da insetti, dimostrando:
  • che una ditta specializzata aveva effettuato accurate pulizie prima dell'arrivo degli ospiti
  • e che l'immobile non era in uno stato di degrado.
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 27 maggio scorso, accoglie il ricorso degli imputati osservando che il proprietario della casa vacanze ed i responsabili dell'agenzia immobiliare non possono essere condannati per lesioni penali ed esposti al relativo risarcimento dei danni patiti dagli ospiti, senza che sia stata opportunamente accertata la prevedibilità dell'evento.
A parere dei giudici di legittimità non possono trovare accoglimento le ragioni esposte dagli ospiti che, dal canto loro, sostengono che l'agenzia immobiliare avrebbe dovuto procedere ad una ulteriore sanificazione dell'immobile prima di concederlo in locazione.
Per provare la legittimità del proprio operato i titolari dell'agenzia hanno giustamente ribadito che gli addetti della ditta che aveva effettuato le pulizie necessarie della casa vacanze ( pulizia persiane, igienizzazione pavimenti, scuotimento materassi, etc) non aveva riferito della presenza di insetti nell'appartamento in questione, pertanto non si era reso necessario procedere ad una ulteriore sanificazione degli ambienti dato che, come osservano gli ermellini nella sentenza in commento, un tale intervento “ non rientra nella normale manutenzione che si richiede in caso di affitto di immobili arredati”; fra l'altro i fatti di causa avevano evidenziato che l'immobile in questione non era in uno stato di degrado tale da richiedere ulteriori interventi di bonifica.
Muovendo da tale considerazione i giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione osservano che la pronuncia di merito avrebbe dovuto svolgere un esame più dettagliato per accertare:la prevedibilità dell'evento da parte di proprietario e dei responsabili dell'agenzia immobiliare ( presenza degli insetti nella casa che avrebbero causato danni agli ospiti); in quanto osservano giudici di legittimità, solo valutando tale aspetto sarebbe stato possibile accertare se tali soggetti, pur essendo a conoscenza della presenza di insetti, si erano reso colpevoli di una condotta omissiva non avendo predisposto una ulteriore sanificazione della casa-vacanze.
In pratica, quindi, secondo la sentenza in commento solo la prevedibilità dell'evento e l'adozione di tale condotta omissiva avrebbe giustificato la condanna in sede penale del proprietario della casa vacanze e dei responsabili dell'agenzia immobiliare, che avevano locato l'immobile in questione, per l'evento lesivo subito dagli ospiti.
Dopo tale valutazione la sentenza in commento si conclude con l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato si è prescritto, nonché con l'annullamento degli effetti civili della stessa con rinvio al competente giudice civile.
In conclusione quindi la sentenza ha stabilito che fino a quando non è provata la prevedibilità dell'evento (invasione di pulci ed acari dell'immobile locato): il proprietario dell'immobile ed i responsabili dell'agenzia immobiliare non sono obbligati alla sanificazione dell'immobile prima di concederlo in locazione se provano:
a) di non essere giunti a conoscenza della presenza di tali insetti tanto da prevedere possibili eventi lesivi per gli ospiti;
b) e che l'immobile non versa in uno stato di degrado.
Corte di Cassazione n.22384 del 27 maggio 2015



Fonte http://www.condominioweb.com



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