venerdì 18 luglio 2014

Revocato l'amministratore che si è dimenticato di apporre il proprio nominativo in bacheca condominiale17/07/2014di Avv. Dolce Rosario

Revocato l'amministratore che si è dimenticato di apporre il proprio nominativo in bacheca condominiale

17/07/2014
Sussistono gravi irregolarità gestionali. Si rischia la revoca giudiziaria.
L'articolo 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede che "Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto comma dell'art. 1131 codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio col ricorrente […]".
Il codice ha così tipizzato alcune fattispecie che permettono di procedere alla revoca anticipata dell'amministratore (anche in via giudiziale).
Tra le gravi irregolarità ivi esemplificate vi è quella relativa all'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati personali del mandatario. L'articolo, in proposito, così recita: “ Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione […]”
Inoltre, l'onere della "pubblicità", per ritenersi effettivamente assolto, deve espletarsi anche nei confronti dei terzi: siano essi Fisco - vedi variazione anagrafica nominativo nuovo amministratore rispetto codice fiscale del condominio - o chi altri.
Sotto quest'ultimo profilo, giova rammentare il comma V dell'articolo in commento, a mente del quale: "Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore[…]”.
Orbene, tutto ciò preventivamente posto, il Tribunale di Palermo con Decreto del 30 maggio 2014 - segnalatoci dall'avv. Luigi Vizzini - statuisce sugli effetti che genera l'inottemperanza dell'amministratore al superiore onere di pubblicità.
Il caso. Alcuni condòmini chiedono al tribunale adito di delibare la revoca del proprio amministratore p.t., poiché questi avrebbe omesso, da una parte, di predisporre - secondo contingenza temporale del caso - il rendiconto contabile e, dall'altra, di comunicare la notifica di un decreto ingiuntivo contro il condominio (che, pertanto, non è stato poi possibile opporre).
I ricorrenti, ottenuto il Decreto di fissazione della I udienza della causa, notificavano l'atto giudiziario, a mezzo del servizio postale, presso il domicilio dell'amministratore.
Verificato, in giudizio, che l'indirizzo in cui era stato recapitato l'atto giudiziale era stato reperito presso il sito internet del professionista e, in quanto tale, non poteva ritenersi soddisfacente per il principio di conoscibilità richiesto ex lege, il decidente onerava i ricorrenti a notificare il predetto atto presso la residenza dell'amministratore, munendosi di apposito certificato.
I ricorrenti notificavano il ricorso presso il nuovo indirizzo, ma anche, in tal caso, la notifica non andava a buon fine.
Il Tribunale, pertanto, onerava nuovamente i ricorrenti a spedire l'atto presso l'ultimo domicilio conosciuto dell'amministratore (luogo in cui questi era solita intrattenere la corrispondenza informativa con i condòmini), nonché presso lo stesso condominio da questi amministrato.
Anche tali tentativi di notifica rimanevano però infruttuosi.
Il provvedimento. A fronte dei reiterati, quanto inutili, esperimenti di notifica, il Tribunale adito ha così ritenuto sussistente le gravi irregolarità gestionali nell'adempimento del mandato in capo all'amministratore, legittimandone ex se la revoca giudiziaria (e ciò, ben al di là delle ragioni argomentate in seno all'atto introduttivo del giudizio, dai condòmini ricorrenti).
L'iter argomentativo sviluppato nel provvedimento in commento risulta, a tal uopo, emblematico ed appare opportuno riportarlo testualmente. Ed invero “Appare particolarmente significativo evidenziare che nella relazione di notifica presso il condominio così testualmente si legge: <<non rinvengo il nome del destinatario su campanelli i vicini la sconoscono>>. Così ricostruito l'iter dei plurimi tentativi di notifica del ricorso, deve ritenersi che le ricorrenti, anche su sollecitazione del Tribunale, hanno esperito ogni opportuno tentativo finalizzato alla instaurazione del contraddittorio venendosi a trovare in una situazione di oggettiva ed incolpevole impossibilita di individuare l'effettiva residenza, dimora o domicilio della controparte (dell'amministratore). In particolare, deve ritenersi che gli ulteriori tentativi di notifica effettuati dalle ricorrenti agli indirizzi indicati dal Tribunale, con l'ordinanza depositata in data… consentono di ritenere assolto l'onere dell'espletamento di ogni opportuna indagine…in particolare, effettuati accertamenti anagrafici e tentata infruttuosamente la notifica presso lo stesso condominio amministrato da…, deve ritenersi del tutto legittimo il precedente ricorso alle modalità di notificazione alle persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Ciò posto, osserva il Tribunale che già le stesse modalità di notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c. connotano in termini negativi la condotta di…quale amministratore del condominio, non avendo la stessa osservata la norma dell'art. 1129, comma II (secondo cui contestualmente all'accettazione nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali), nonché la norma di cui all'art. 1129, comma 5, c.c. (secondo cui sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti dell'amministratore)”.
Conclusione. La revoca giudiziaria di un amministratore di condominio è fattispecie assai complessa, non inquadrabile ex se in singoli eventi di specie (come quello qui esaminato); in genere, il Giudice competente a provvedere, valuta la condotta complessivamente tenuta dall'amministratore, rispetto ai fatti contestati. E così, nel quadro di un giudizio incardinato per censure relative ad irregolarità gestionali (legate al mancato rendimento del conto e/o alla omessa informativa sulla notifica di un decreto ingiuntivo), risultare ex post irreperibile alle reiterate notifiche dell'atto introduttivo del giudizio per consentire di incardinare il "contenzioso", è stata ritenuta condotta gravemente irregolare e, pertanto, previamente sanzionabile con un provvedimento di tale fattezza.
La redazione di Condominioweb ringrazia l'Avvocato Luigi Vizzini per averci segnalato il provvedimento.
Tribunale di Palermo seconda sezione civile Decreto del 30 maggio 2014


Fonte : condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf