sabato 19 luglio 2014

Quote condominiali: no al sollecito di pagamento presso il datore di lavoro

Ecco perchè l'amministratore non può inviare solleciti di pagamento presso la sede di lavoro del condomino moroso

Quote condominiali: no al sollecito di pagamento presso il datore di lavoro

17/07/2014
Come si concilia l'obbligo dell'amministratore di sollecitare il pagamento delle quote condominiali con la tutela della privacy dei condomini morosi?
Viola la privacy l'amministratore che invia un sollecito di pagamento delle quote condominiali al datore di lavoro del condomino moroso, anziché al condomino personalmente, a mezzo e-mail accessibile anche da soggetti terzi.
È quanto ha stabilito l'Autorità garante della privacy con il provvedimento n. 314 del 19 giugno 2014. Il sollecito, inviato dall'amministratore su richiesta del proprietario dell'appartamento affittato al condomino moroso, era stato spedito ad un indirizzo e-mail accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportava i dati personali e anche l'ammontare del debito.
Il Garante, intervenuto su reclamo del condomino interessato, ha accertato che l'amministratore è incorso in un trattamento di dati contrario alla normativa sulla privacy, in quanto lesivo della dignità della persona ed effettuato senza consenso del condomino - che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione - e senza l'adozione di adeguate precauzioni a tutela dei dati personali.
Secondo l'Autorità Garante, la condotta dell'amministratore, per le concrete modalità di espletamento, ha dato luogo ad una comunicazione a terzi di dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice della Privacy), che sarebbe dovuta avvenire sulla base di adeguati presupposti di legittimità (artt. 23 e 24) e nel rispetto dei principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a).
Nel caso di specie, l'amministratore del Condominio era legittimato ad inviare i solleciti di pagamento delle spese condominiali (e quindi a trattare i dati personali di condomino moroso), anche sulla base di quanto appositamente previsto dal contratto di locazione dall'inquilino moroso e il proprietario dell'immobile in condominio. Tuttavia, lo stesso amministratore è incorso in una palese violazione delle norme a tutela dei dati personali. Infatti, non solo non risulta essere stata adottata alcuna precauzione al riguardo, ma la stessa nota di sollecito è stata inviata direttamente presso la società ove l'interessato lavorava, presso un indirizzo e-mail fruibile da chiunque al suo interno e con l'indicazione dell'ammontare del debito e del relativo titolo.
Circa l'osservanza dei fondamentali principi di liceità e correttezza di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del Codice della privacy, peraltro, il Garante aveva già avuto occasione di affermare che, proprio in riferimento all'attività di recupero crediti, chiunque effettui un trattamento di dati personali deve astenersi dal "comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali ad esempio, […] colleghi di lavoro […]) informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)", avendo cura di evitare "nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi) comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità" (cfr. Provvedimento 30 novembre 2005).
Detto principio generale – continua l'Autorità garante - applicabile anche al caso di specie, non risulta essere stato osservato in concreto dall'amministratore di condominio, considerato che costui, seppur legittimato dal contratto di locazione a comunicare direttamente al conduttore l'ammontare delle spese condominiali da saldare, nel dare attuazione alla specifica richiesta avanzata dal proprietario dell'appartamento, avrebbe dovuto adottare adeguate misure e specifici accorgimenti per precludere ai soggetti presenti sul luogo di lavoro di venire a conoscenza del sollecito di pagamento e, quindi, della situazione di morosità in cui egli ancora versava.
Il Garante ha dunque dichiarato l'illiceità del trattamento posto in essere dall'amministratore riguardo ai dati personali del condomino moroso ed ha prescritto altresì all'amministratore di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare effettivamente il rispetto delle regole poste dal Codice privacy, a tutela della comunicazione di dati personali a terzi, e di impartire adeguate istruzioni in merito al personale in servizio presso il proprio studio.
La circostanza che l'amministratore non fosse presente nello studio, di cui è titolare, quando è stata inviata la e-mail di sollecito non lo esonera dal rispondere della condotta posta in essere dai propri collaboratori di studio, né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" e, quindi, la sua responsabilità in ordine all'illecito trattamento dei dati personali.
Con un autonomo procedimento il Garante per la privacy si è riservato di applicare un'eventuale sanzione amministrativa in caso di inerzia dell'amministratore.


Fonte : condominioweb.com 

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