venerdì 18 luglio 2014

L'«APE» È DOVUTO ANCHE PER NEGOZI NON RISCALDATI

L'«APE» È DOVUTO ANCHE PER NEGOZI NON RISCALDATI

Possiedo un negozio privo di impianto di riscaldamento e climatizzazione, che intendo affittare nello stato in cui si trova. Vorrei sapere se, anche senza impianti, è necessario dotarsi dell'attestato di prestazione energetica (Ape).
L’attestato di prestazione energetica è necessario, a prescindere dalla presenza di impianti termici all’interno dei locali oggetto di locazione, se si tratta di immobili destinati alla permanenza, al loro interno, di persone. Infatti, l’articolo 6, comma 2, del Dlgs 192/2005, dispone che in tutti i casi il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative, e deve consegnarlo alla fine delle medesime. Si tenga anche presente che, per il rinnovato articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005, «nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari». E, dunque, l’Ape dev'essere predisposto prima delle trattative (e prima della stipula del contratto), salvo incorrere in sanzioni.Sono esclusi – ma non sembra questo il caso descritto dal lettore - gli edifici elencati nell’articolo 3 del Dlgs 192/2005. In particolare, esemplificativamente, per l’articolo 3, comma 3, lettere b ed e, sono (tra l’altro) esclusi dall’ambito di applicazione della legge citata «...gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili» e «...gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine... depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi...».
FONTE : CASA24PLUS

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