venerdì 18 luglio 2014

LA LOCAZIONE COMMERCIALE VA DI SEI ANNI IN SEI ANNI

LA LOCAZIONE COMMERCIALE VA DI SEI ANNI IN SEI ANNI

Ho affittato un capannone. Sul contratto è scritto che la locazione avrà durata di anni 4, con inizio dal 15 ottobre 2008 e che alla scadenza ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente.La mia domanda è: se nessuna delle parti ha comunicato l'intenzione del rinnovo, il contratto al 15 ottobre 2012 si puo considerare chiuso, poiché l'imposta di registro annuale non e stata più pagata? L'agenzia delle Entrate mi ha detto che per loro il contratto è chiuso alla fine del quarto anno: voi che ne pensate?
Il contratto di locazione per uso diverso da quello abitativo ha la durata minima di sei anni; alla prima scadenza, mentre il conduttore può rilasciare l'immobile ove abbia comunicato disdetta con un semplice preavviso di 12 mesi, il locatore deve comunicare il diniego al rinnovo mediante raccomandata da inviarsi con un preavviso di 12 mesi e con la specificazione delle ragioni per cui non intende proseguire nel contratto. Quanto riportato nel quesito si fonda su un equivoco: il contratto per un uso diverso da quello abitativo, anche se previsto per la durata di quattro anni, viene, per legge, portato alla scadenza di sei anni. Dopo la prima scadenza, in mancanza di disdetta da una delle parti come sopra chiarito, il rapporto prosegue per altri sei anni. Verosimilmente, il contratto di cui parla il lettore è stato redatto su uno stampato da utilizzarsi per le locazioni abitative. Da ciò consegue che, ove il conduttore non aderisse spontaneamente a considerare risolto il contratto, pur in presenza dei maggiori diritti che la legge gli riconosce, il rapporto prosegue fino al 2014 e, in mancanza di disdetta, si rinnoverà per altri sei anni. La precisazione dell'agenzia delle Entrate circa la ritenuta scadenza contrattuale riguarda solo l'aspetto fiscale, non quello privatistico tra i singoli contraenti. Peraltro se il rapporto è continuato dopo il 2012 con pagamento e ricezione del canone, si doveva adempiere all'obbligo fiscale di corrispondere la tassa di registro e, ovviamente, denunciare il corrispettivo in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
FONTE : CASA24PLUS

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