venerdì 25 luglio 2014

Le nuove persiane installate sono «invadenti» ed «impallano» la veduta al vicino. Vanno sostituite.

Ecco perchè se le nuove persiane sono invadenti vanno rimosse

Le nuove persiane installate sono «invadenti» ed «impallano» la veduta al vicino. Vanno sostituite.

23/07/2014
Le ante a compasso non vanno bene, si deve ritornare al modello a libro.
Le servitù di veduta. Al fine di contemperare i reciproci interessi tra i proprietari dei fondi confinanti, il legislatore ai sensi degli articoli 905 e seguenti del codice civile, ha imposto una determinata distanza per l'apertura delle vedute, ed ha tutelato anche chi ha aperto la veduta, imponendo al vicino di non ostruire la veduta stessa. Secondo il principio affermato dal codice civile colui che esegue nuove opere deve rispettare la veduta esistente sull'immobile vicino, anche qualora essa sia stata aperta a titolo di servitù, a distanza inferiore al limite legale di tre metri ex art. 907 cod. civ. Secondo la Cassazione colui che esegue le nuove opere, è obbligato a non ledere tale diritto, mentre può legittimamente eseguire sulla sua proprietà tutte le innovazioni che con esso non contrastino. (Cass. 03/07/1999, n. 6897). Sempre in riferimento alla servitù di veduta, si deve tener conto non solo dell'attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, poiché il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, dovendo il giudice di merito accertare se le diverse modalità di esercizio della servitù si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso. (In un caso è stato escluso l'aggravamento della servitù di veduta esercitata attraverso finestre sul rilievo che nessun pregiudizio era derivato al proprietario del fondo servente dalle trasformazioni apportate dal proprietario del fondo dominante, atteso che il davanzale era stato riportato alle caratteristiche originali, il parapetto in mattoni era stato sostituito con una ringhiera e fioraie ed inoltre erano state aggiunte le persiane). (Cass. 11/01/2006, n. 209).
La fattispecie analizzata. In primo grado il Tribunale, respingendo le eccezioni pregiudiziali della convenuta, condannava la medesima a rimuove ogni ostacolo (paletto di sostegno per le piante) che impedivano l'apertura completa delle ante della finestra della parte attrice. La convenuta propone appello sostenendo che il diritto di veduta non includeva la facoltà di aprire a compasso le ante sullo spazio aereo sovrastante al fondo servente. La Corte di Appello, osserva che la proprietà della ricorrente era gravata da servitù di veduta in favore dell'unità immobiliare di proprietà della vicina, e per tale motivo ha ritenuto congrua la decisione di rimuovere il paletto in ferro e ogni altro ostacolo che impedivano l'apertura delle ante della finestra dell'attrice e l'ordine per il futuro di non porre ostacoli all'apertura delle finestre. Quindi devono essere rimossi gli ostacoli che impediscono l'apertura totale delle finestre del vicino di casa.(Corte d'appello di Firenze con la sentenza34/2014). (L'installazione di una persiana nel cortile non configura turbativa del possesso.)
Tutto dipende delle tipologia delle persiane. Recentemente un caso analogo è stato anche affrontato dal Tribunale di Cassino (Ord. del 03 aprile 2014). Nel caso di specie veniva configurata una potenziale azione di spoglio derivante dalla mera mutazione dello stato di fatto. Ma in quella circostanza, il Tribunale di Cassino, ha applicato il seguente principio giurisprudenziale: “ le persiane, ed in genere gli infissi di cui sono normalmente dotate le finestre, non determinano, anche quando si aprono all'esterno, un aggravamento della servitù di veduta, poiché esse, quando sono chiuse, la impediscono o la limitano, e quando sono aperte, non la rendono più penetrante; il loro ruotare sui cardini, quando non sono del tipo a tendina, non arreca poi pregiudizio al proprietario del fondo servente, salvo che il loro raggio d'azione superi la distanza di tre metri, che egli deve rispettare, per consentire, per l'appunto, l'esercizio della servitù (Cass. 8930/2000)”. Nella fattispecie esaminata, quindi, le persiane non determinano, alla stregua di tale sentenza, un aggravamento della servitù di veduta, in quanto il mero ruotare sui cardini non muta il raggio di azione dell'esercizio della servitù di veduta. Invece, nel caso analizzato dalla Corte di Appello di Firenze, il titolare dell'immobile gravato da servitù verso il confinante, deve provvedere alla sostituzione delle ante a compasso tornando al modello a libro, perché impediscono l'apertura totale delle finestre del vicino.
Precedenti. La Cassazione (sentenza del 11/01/2006 n.209) aveva affermato che in tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nella normale esplicazione o meno dei poteri dominicali, bensì per le implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato. Con riferimento alla servitù di veduta, deve, pertanto, tenersi conto non solo dell'attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, come la trasformazione del tetto in terrazzo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima, poiché il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, dovendo il giudice di merito accertare se le diverse modalità di esercizio della servitù si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso. (Nella specie è stato escluso l'aggravamento della servitù di veduta esercitata attraverso finestre sul rilievo che nessun pregiudizio era derivato al proprietario del fondo servente dalle trasformazioni apportate dal proprietario del fondo dominante, atteso che il davanzale era stato riportato alle caratteristiche originali, il parapetto in mattoni era stato sostituito con una ringhiera e fioraie ed inoltre erano state aggiunte le persiane).
Corte d'appello di Firenze n° 34 del 09-01-2014


Fonte : condominioweb.com 

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