domenica 6 luglio 2014


IL PAGAMENTO COPRE PRIMA LE MENSILITÀ GIÀ SCADUTE

Ho dato in affitto un appartamento a luglio 2013, con pagamento del canone il 10 del mese. L'inquilino è stato preciso nei pagamenti fino a dicembre 2013, poi ha saltato il pagamento nei mesi di gennaio e febbraio, quindi ha voluto spostare il pagamento al 26 del mese. Ho cercato di fargli capire che doveva pagare la mensilità anticipata e non posticipata, ma da quell'orecchio non ci sente. Cosa posso fare?
Il rapporto con il conduttore non appare di facile gestione, non si capisce se per fraintendimento da parte dello stesso delle condizioni contrattuali o per un suo comportamento volutamente omissivo. Il pagamento a fine mese, invece che entro il decimo giorno dall'inizio del mese stesso, potrebbe essere però giustificato da una interpretazione estensiva della norma di legge che prevede un termine di 20 giorni prima di poter avviare un'azione di sfratto per morosità, di fatto tollerando un ritardo nel pagamento per tale periodo. Per quanto riguarda, invece, i mesi non pagati, se il versamento successivo viene effettuato senza una specifica imputazione del periodo che si vuole coprire, l'articolo 1193 del Codice civile prevede che, in mancanza di dichiarazione da parte del debitore circa il debito che intende soddisfare, il pagamento dev'essere imputato al debito scaduto. Conseguentemente, in sede di rilascio della relativa ricevuta, la somma potrà essere imputata a copertura delle mensilità scadute di gennaio e febbraio.
FONTE : CASA24PLUS

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