domenica 6 luglio 2014

CANONE AGEVOLATO ANCHE SE RESTA IL PROPRIETARIO

CANONE AGEVOLATO ANCHE SE RESTA IL PROPRIETARIO

Ho una seconda casa a Roma che vorrei affittare, e nella quale vorrei mantenere l'uso della cucina, in comune con il futuro conduttore, nonché l'uso esclusivo o in comune del giardino. Posso porre in essere un contratto di locazione a canone concordato 3+2?
Ancorché il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2002, n, 10774, si riferisca a "unità immobiliari", si ritiene che la risposta sia positiva, purché le parti riescano a calcolare correttamente l’ammontare del canone di locazione, in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà e i sindacati degli inquilini, cui è opportuno rivolgersi. L’invito a un corretto calcolo del canone è quantomai opportuno, stante il contenuto dell’articolo 13, comma 4, della legge 431/1998, norma inderogabile, sui "patti contrari alla legge", secondo cui «per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale».
FONTE : CASA24PLUS

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