domenica 6 luglio 2014

Certificazione energetica. Arriva la soluzione «pilatesca» dei Notai (a carico dei proprietari).

Certificazione energetica. Arriva la soluzione «pilatesca» dei Notai (a carico dei proprietari).

03/07/2014
di Ivan Meo


Il nuovo studio. Il Consiglio nazionale del Notariato ha recentemente pubblicato il nuovo studio, “la disciplina nazionale della certificazione energetica - Guida operativa 2014 ”, curato dal notaio Giovanni Rizzi . La finalità è quella di fare il punto sulla situazione in materia di certificazione energetica con riguardo alla legislazione nazionale alla luce anche alla luce delle modifiche introdotte della legge 21 febbraio 2014 n. 9 «Destinazione Italia». Lo studio pubblicato costituisce, di fatto, una guida operativa, molto corposa ed articolata -forse anche troppo per i non addetti ai lavori- che analizza la disciplina nazionale della certificazione energetica, a seguito delle modifiche apportate dal dl n. 145/2013 e gli effetti pratici ad essi ricollegati.
I punti essenziali della Guida. Lo studio si compone di 79 pagine suddivise nelle seguenti sezioni.
  1. la certificazione energetica: normativa, scopi e funzioni;
  2. l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica;
  3. l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica;
  4. l'obbligo di consegna dell'attestato di prestazione energetica;
  5. l'obbligo di informativa;
  6. gli obblighi in materia di certificazione energetica con riguardo alle diverse tipologie di atti;
  7. le sanzioni;
  8. la validità temporale dell'attestato di prestazione energetica;
  9. i soggetti certificatori.
Il ruolo degli attestati. Nelle prime pagine si pone subito in evidenza una distinzione sostanziale tra i due diversi tipi di "attestati": al fine della "certificazione energetica":
l'attestato di qualificazione energetica chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo;
l'attestato di prestazione energetica, chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario.
Ma la differenza dei due attestati non si limita sono nella diversa di funzioni che essi svolgono ma anche per quanto riguarda le caratteristiche del certificatore:
l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio "non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente “terzo”;
l'attestato di prestazione energetica dovrà, invece, essere rilasciato da "esperti qualificati e indipendenti" o da "organismi" dei quali dovranno comunque essere garantiti"la qualificazione e l'indipendenza".
I due attestati sono chiamati a svolgere ruoli e funzioni ben distinte e non sono tra loro “fungibili”.
Gli obblighi. Altra sezione è dedicata alla tipologia degli obblighi di cui bisogna tener conto nel caso di trasferimento di fabbricati energeticamente rilevanti:
a) l'obbligo di dotazione che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edifici nuovi, di edifici soggetti a “ristrutturazioni importanti” o di edifici pubblici, come si avrà modo di precisare in appresso;
b) l'obbligo di allegazione che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, e per la cui violazione, il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 ha previsto una sanzione pecuniaria in luogo della sanzione della nullità;
c) l'obbligo di consegna dell'attestato energetico (il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, clausola la cui mancanza è pure punita con una sanzione pecuniaria).
d) l'obbligo di informativa il cui adempimento va documentato con l'inserimento in atto di apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, clausola la cui mancanza è pure punita con una sanzione pecuniaria.
Ovviamente, a seconda della tipologia degli atti, si devono adempiere o meno a determinati obblighi. All'esame di detti obblighi, in relazione alle diverse tipologie di atti, lo studio dedica appositamente una sezione molto dettagliata (cfr. allegato).
La spada di Damocle degli albi. Lo studio si conclude con un approfondimento sul ruolo delle Regioni. In merito al compito di dotarsi di un apposito albo o registro dei soggetti accreditati non tutti gli enti locali sono riusciti a costituirlo. E questo comporta anche delle conseguenze in merito ai proprietari di immobili. Partiamo da un presupposto: sono abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
- i tecnici abilitati;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;
- le società di servizi energetici (ESCO).
Siccome ci troviamo di fronte ad una situazione molto complessa non è del tutto facile capire quali sono le Regioni che si sono dotate di apposito albo dei soggetti certificatori accreditati (alcune Regioni possiedo l'albo: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche, Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige). Per tali ragioni al notaio non può essere addebitato alcun obbligo di verifica in merito al possesso dei requisiti del tecnico, perché nella maggior parte dei casi sarebbe di difficile attuazione, non avendo sempre a disposizione degli elenchi. Spetta, pertanto, «al proprietario del bene (alienante e/o locatore) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l'incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione dell'attestato di prestazione energetica».
Quindi, tramite un database regionale, ove esistente, il proprietario del bene dovrà verificare se un determinato professionista è accreditato o meno all'elenco dei soggetti certificatori della propria regione.


Fonte : condominioweb.com 

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