venerdì 12 dicembre 2014

LA DISDETTA È UN ATTO UNILATERALE E RECETTIZIO

LA DISDETTA È UN ATTO UNILATERALE E RECETTIZIO

Nella risposta al qusito n. 2788 («Disdetta senza motivo al termine del «4+4»), pubblicata sull'Esperto risponde n. 33/2014, mettete tra parentesi l'espressione «... e da lui ricevuta). Che cosa significa nello specifico? Che la raccomandata deve essere inviata con ricevuta di ritorno? Come si può essere sicuri di un ricevimento della stessa? Mi pare di ricordare che il fatto che una raccomandata non sia ritirata (nel caso di mancata consegna) non sia una scusante per il ricevente.
L’impiego della raccomandata con ricevuta di ritorno, per l’invio della disdetta è necessaria per assicurare « … la conoscenza da parte del conduttore e la certezza della tempestiva comunicazione … » (Cassazione, 12 gennaio 2006, numero 409). La disdetta può anche essere inviata con mezzi di uguale efficacia come, esemplificativamente: la posta elettronica certificata, il telegramma, la raccomandata a mani eccetera.In ogni caso, per la giurisprudenza, la disdetta del contratto di locazione è atto unilaterale e recettizio. Conseguentemente, si perfeziona con il ricevimento (si veda, per tutte: Tribunale di Milano, 10 maggio 1993). Senonchè, per “ricevimento”, si deve intendere il recapito all’indirizzo del conduttore (e non la contestuale o successiva presa in consegna materiale della busta da parte dell’inquilino). Si veda, in questo senso, tra le tante, Cassazione 10 dicembre 2013, numero 27526, secondo cui, «la disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli articoli 1334 e 1335, Codice civile, che si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui ne prende effettiva conoscenza. Infatti, la prova che il dichiarante deve fornire è che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario … ». Puntualizza la Suprema corte - nella richiamata pronuncia 27526/2013 - che una diversa interpretazione aggraverebbe ulteriormente gli oneri, temporali e formali, a cui la legge assoggetta l’esercizio del diritto di diniego del rinnovo del disdettante/locatore (nel senso che quest’ultimo dovrebbe calcolare in anticipo: i rischi del ritardo postale, i rischi dell’eventuale assenza del destinatario e i rischi del successivo tempo necessario alla cognizione dell’atto o al compimento della sua giacenza all’ufficio postale).
FONTE :CASA24PLUS

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf