martedì 2 dicembre 2014

Affitti alle prostitute? Ti becchi quattro anni di reclusione.

Affitti alle prostitute? Ti becchi quattro anni di reclusione.


Mano pesante dei Giudici per impedire la riapertura delle case chiuse
Quanto costa affittare alle prostitute?
Diecimila euro di multa ma soprattutto 4 anni di carcere: questo è il salato conto che la giustizia ha presentato ad un abruzzese condannato per aver favorito la prostituzione, reato previsto e punito dall'art 3 comma 8 della L. 20/02/1958 n. 75 (c.d. "Legge Merlin", dal nome dell'Onorevole che ne presentò il disegno di legge). Benché infatti nel nostro Paese prostituirsi non sia un reato, lo è invece profittarsi dell'altrui meo meretricio, sfruttarlo e, appunto, favorirlo.
Ed è quest'ultima la condotta contestata all'imputato, il quale aveva concesso in affitto alcuni suoi immobili ad un gruppo di prostitute.
Ma il solo locare un'abitazione a chi la userà per esercitarvi il meretricio costituisce di per sé favoreggiamento?
La risposta, negativa, l'abbiamo già illustrata in altre occasioni (Quando l'affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?), l'ultima delle quali all'indomani di una recentissima pronuncia della Cassazione che ha ribadito questo concetto, la n. 7338 del 04/02/2014.
Affittare non significa necessariamente favorire. Con tale pronuncia infatti il Supremo Collegio ha infatti ricordato come "la mera stipula del contratto di per sé non integra la fattispecie criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338 del 04/02/2014). (Carcere per chi affitta l'appartamento ad un gruppo di transessuali.).
Il che vuol dire che non risponde del grave reato di favoreggiamento il proprietario che mette a disposizione delle prostitute un proprio immobile, nemmeno se consapevole dell'uso che ne verrà fatto. Non sarà colpevole sempre che il canone di locazione sia onesto, in linea cioè con i prezzi di mercato: ciò poiché "la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 20/03/2013).
Ma allora perché una sentenza di condanna, peraltro anche così pesante? Se affittare non è reato, qual è stata la colpa del proprietario condannato a ben 4 anni di carcere?
La risposta è presto detta: la condanna è scattata perché egli ha fatto molto più che semplicemente affittare un appartamento ad un gruppo di prostitute
Il "quid pluris" che integra gli estremi del reato. Il solo affitto di un immobile, si diceva, non costituisce da sé una condotta penalmente rilevante, o meglio non è sufficiente a far scattare il reato di favoreggiamento, potendosi al più parlare in tal caso di tolleranza, punita dal comma 2 dello stesso art. 3 della L. 75/1958. Ma perché il locatore sia colpevole del delitto di favoreggiamento è invece necessario che faccia anche di più, che fornisca cioè "prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 33160 del 19/02/2013).
Tali prestazioni possono essere di vario genere, e passare da attività decisamente partecipative all'esercizio dell'attività di prostituzione (ad esempio l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici, la ricezione dei clienti: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7338/2014) a comportamenti decisamente meno invasivi ma ciononostante valutabili come aiuto, favoreggiamento alla prostituzione.
Tra questi vi sono quelli compiuti dal nostro imputato abruzzese, il quale infatti non si era limitato ad affittare a prezzo di mercato i propri immobili a delle prostitute, ben sapendo che queste avrebbero utilizzato gli appartamenti per il loro "lavoro", ma si era prodigato per favorirlo al massimo, addirittura predisponendo "un allestimento specifico degli appartamenti diretto a ottimizzare il loro utilizzo per la prostituzione, collocandosi letti matrimoniali anche nelle cucine" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Locatore di giorno, imprenditore della prostituzione di notte. Il Tribunale, con giudizio confermato in appello, ha verificato e ritenuto che il locatore, lungi dall'essersi limitato al solo affittare delle proprie abitazioni alle lucciole, era invece "colui che tirava i fili di tutta una organizzazione che favoriva l'attività delle prostitute sue inquiline" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47387 del 18/11/2014).
Ciò è quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato il locatore alle proprie responsabilità, derivanti non tanto dall'aver fittato a delle prostitute ma dall'aver fatto anche in modo che queste potessero, all'interno dei suoi appartamenti, svolgere al meglio il meretricio. Con ciò, quindi, favorendolo, proprio come vietato dal reato contestatogli che testualmente punisce "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" (art. 3 comma 8 della L. 75/1958).
Ed il prezzo di questa condotta, adesso lui lo sa, è davvero alto.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, 18 novembre 2014, n. 47387

Fonte :  www.condominioweb.com


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